In Italia l’articolo 62 del Codice del Consumo sancisce, a decorrere dal 13 giugno 2014, il divieto assoluto di imporre spese ai consumatori per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento.  Quindi  costituisce un illecito qualsiasi costo extra imposto a chi fa acquisti on line usando la carta di credito o attraverso bonifici o in contrassegno.

Nel mese di ottobre  2016,  l’Antitrust  ha  applicato per la prima volta questo divieto, sanzionando  le compagnie aeree low cost Norwegian Air e Blue Air, che hanno ricevuto una multa rispettivamente di
250.000 e 300.000 euro, per non avere rispettato la nuova norma introdotta nel nostro ordinamento a seguito del recepimento della direttiva 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori (Consumer Rights). Secondo l’Autorità, l’applicazione di un sovrapprezzo, collegato e corrispondente all’utilizzo di uno strumento di pagamento da parte dei consumatori, si pone  in chiara violazione del citato art. 62 del Codice del Consumo. Inoltre si sottolinea che la norma riguarda non solo le carte di credito, ma anche altre forme di pagamento come i bonifici e gli acquisti in contrassegno.L’introduzione di questo divieto nel mercato italiano per tutti i settori economici e non soltanto per il trasporto aereo, è tale da rendere superflua qualsiasi valutazione circa le modalità di presentazione ai consumatori del sovrapprezzo al momento del pagamento con carta di credito. Una pratica che è stata sanzionata, nei medesimi provvedimenti, per il periodo precedente all’entrata in vigore della nuova normativa. Prima della conclusione dei rispettivi procedimenti, le due compagnie hanno messo in atto, con tempistiche differenziate, le misure necessarie per rimuovere le condotte scorrette.

La Direttiva 2011/83/UE ha potenziato quindi i diritti dei consumatori in tutti i Paesi UE, per qualsiasi tipo di acquisto, sia online sia in un negozio fisico. Tra le nuove norme, vi sono quelle che vietano appunto le sovrattasse per l’utilizzo di carte di credito e servizi di assistenza telefonica, e il ricorso a caselle preselezionate sui siti web per caricare dei pagamenti supplementari, ad esempio al momento dell’acquisto online di biglietti aerei.

La Direttiva stabilisce, infatti, che i commercianti non possono più addebitare ai consumatori costi supplementari per i pagamenti con carta di credito (o altri mezzi di pagamento), se non i costi effettivamente sostenuti per offrire tale opzione di pagamento. Per garantire che queste nuove norme siano applicate  in modo uniforme in tutta l’UE, consentendo al consumatore di beneficiarne indipendentemente dallo Stato membro in cui si trova, la Commissione europea aveva inoltre elaborato un documento di orientamento (http://ec.europa.eu/justice/consumer-mar-keting/files/crd_guidance_en.pdf) per le autorità nazionali, che comprende un modulo facoltativo da riportare sui prodotti digitali contenente informazioni essenziali per i consumatori.

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