L’autoregolamentazione e la coregolamentazione (Self-regulation e Co-regulation) sono considerate strumenti complementari e supplementari  rispetto alla regolamentazione tradizionale, decisa da un soggetto esterno. Negli ultimi anni la questione è stata trattata in modo approfondito a livello accademico, in particolare nel quadro del diritto contrattuale, del governo societario, della responsabilità sociale, di Internet, del commercio elettronico, della sicurezza dei prodotti, dei servizi professionali, dell’ambiente e della pubblicità, oltre che nel settore audiovisivo, a livello di mercato interno.

La Commissione ha creato la piattaforma CoP (Pilot Community of Practice for better self and co-regulation) basata sulla comunicazione della Commissione riguardante la responsabilità sociale delle imprese, ha dato sostegno all’accordo tra le principali società del web per un Internet più sicuro, e ha adottato iniziative derivanti dalla direttiva sul commercio     elettronico. Questa CoP) si è riunita venerdì 24 giugno di quest’anno nella sua settima riunione plenaria. Circa 80 rappresentanti di imprese europee, le autorità nazionali, la società civile e il mondo accademico si sono riuniti per discutere di come migliorare la pratica di SR-CR. Il primo tema trattato è stato il risultato della consultazione delle parti interessate, lanciata nel maggio 2015 sul futuro della SR-CR. La CoP ha giocato un ruolo cruciale nel colmare il divario tra concetti teorici e ciò viene attuato in pratica.

Si è confermato che la promozione delle buone pratiche di SR-CR sta andando avanti e si sta integrando nel programma di miglioramento della regolamentazione. Le presentazioni e discussioni su temi attuali e recenti casi concreti hanno dimostrato l’uso diffuso di SR-CR attraverso la Commissione europea, ad esempio, nella proposta di revisione della direttiva sui servizi audiovisivi; nell’approccio della politica europea di piattaforme on-line; nella lotta contro   l’appropriazione indebita dei diritti di proprietà intellettuale. È anche interessante notare che il regolamento sulla protezione dei dati generali contiene disposizioni dettagliate per codici di condotta. La sintesi delle discussioni è disponibile online. Il prossimo incontro è previsto per il prossimo 25 novembre. Il Comitato economico e sociale europeo, che si è speso molto  in questi anni sulla Co-regulation e Better-regulation attraverso l’Osservatorio sul mercato unico, ad aprile 2015 ha adottato un parere in cui esprime alcune raccomandazioni:

  • L’autoregolamentazione e la co-regolamentazione sono meccanismi spontanei o indotti che regolano interessi economici e sociali, oppure rapporti e pratiche commerciali dei vari attori economici (stakeholder).
  • Devono essere considerate come importanti strumenti complementari o supplementari dell’etero-regolamentazione (hard law), ma mai come un’alternativa ad essa, a meno che non esista una base abilitante adeguata ancorata in “norme fondamentali”.
  • Perché l’autoregolamentazione e la co-regolamentazione possano funzionare come strumento di regolamentazione valido e riconosciuto in qualsiasi ordine giuridico, la loro configurazione e il loro campo di applicazione devono essere definiti da norme espresse ed esplicite di legge inderogabili e giuridicamente applicabili, sia a livello nazionale che a livello europeo, che rispettino nel contempo la natura di questi strumenti, specialmente l’accordo volontario dei partecipanti.
  • Tale normativa deve disciplinare con chiarezza i parametri relativi al loro riconoscimento, i principi che le devono reggere e i loro limiti come strumento accessorio di regolamentazione nell’ordinamento giuridico considerato.

Sharing economy: dall’alloggio ai trasporti, un settore in rapida espansione. Secondo il Rapporto PwC, il mercato europeo della sharing economy potrebbe valere 570 miliardi di euro entro il 2025. Un’economia di condivisione che, secondo gli esperti, potrebbe favorire la ripresa economica e la competitività, soprattutto a vantaggio dei Paesi più in crisi. Dallo studio emerge che i Paesi con una sharing economy più fiorente sono quelli del Nord Europa, rispetto a quelli del Mediterraneo e dell’Est Europa. In particolare Germania e Gran Bretagna registrano più di 50 imprese di sharing economy attive sul mercato, Germania, Olanda e Spagna tra 15 e 30, Italia e Polonia meno di 25.

Ma cosa si intende per sharing economy e quali sono le attività che vi rientrano? Sulla definizione vi sono diversi punti di vista a livello europeo: la Commissione ha utilizzato il termine “economia collaborativa” e ha promesso per il 2016 una “Agenda europea dell’economia collaborativa”. Il CESE adotta una definizione di economia della condivisione che include   i settori più diversi: “sistema economico basato sulla condivisione diretta tra privati di beni o servizi sotto-utilizzati, gratuitamente o dietro pagamento di un prezzo”, mediante piattaforme online.

Per quanto riguarda le attività, nel settore dell’alloggio troviamo, ad esempio, Airbnb, Rentalia, Homeaway, Couchsurfing  Bedycasa,  che  sono  piattaforme  in cui i proprietari di immobili si registrano per la condivisione temporanea di  una  stanza  o  di  tutta la casa, anche  se  è  possibile  che  ostelli,  locande  o altre strutture turistiche di ricezione mettano a disposizione le loro strutture su queste piattaforme. La rapida diffusione degli alloggi in questo settore ha reso necessari accordi di collaborazione tra queste piattaforme e le autorità fiscali di Parigi e Amsterdam per quel che riguarda la riscossione delle tasse dovute e il trasferimento del relativo gettito. Ad Amsterdam, Barcellona,  Londra  e  Berlino  è  stato   istituito     un sistema di registrazione obbligatoria di questi alloggi, con norme che stabiliscono limiti di tempo, con lo scopo di non danneggiare la locazione a lungo termine e di impedire il conseguente aumento degli affitti. Nel settore dei trasporti è possibile ricordare Blablacar, Umcoche, Liftshare, Karzoo, che sono applicazioni che consentono la registrazione dei proprietari di veicoli privati che intendono condividere i posti liberi delle loro vetture durante i loro viaggi (car-pooling   o utilizzo in comune dell’automobile). In alcune di queste piattaforme è possibile condividere le spese di viaggio, ma non è permesso riscuotere compensi con carattere di lucro. Ancora, nel settore dei trasporti, troviamo Uber, che mette a disposizione servizi per la condivisione dei veicoli di privati (UberPop , vietato in quasi tutta l’UE), e permette di chiedere un servizio di trasporto a conducenti professionisti (Uberblack e UberX).

Recentemente la Commissione Europea si è schierata a favore dell’espansione della sharing economy, dopo gli interventi regolatori di alcune authority nazionali sulle attività di Uber e Airbnb. Si ricordano, in particolare, i casi di Francia, Belgio, Olanda, Germania e Italia e le proteste dei taxi a Londra. Nel mese di giugno 2016, la Commissione Europea ha quindi emanato delle linee-guida, con l’obiettivo di fissare regole che possano evitare trattamenti differenziati verso i soggetti attivi nella sharing economy. “I divieti assoluti e le retrizioni qualitative devono essere usate soltanto come extrema ratio” si legge in un comunicato della Commissione. L’Italia, da parte sua, sta cercando di dotarsi di una legge che regolamenti il settore delle piattaforme digitali. Ncc e Uber forse saranno disciplinati dalla legge nell’arco dei 12 mesi successivi all’approvazione del ddl Concorrenza, come previsto proprio da un emendamento al ddl, approvato dalla commissione Industria del Senato.

Nel mese di giugno 2016 Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Antitrust, si è espresso in merito  alla sharing economy durante la sua relazione annuale davanti al Parlamento. Come riportano fonti stampa, Pitruzzella ha dichiarato l’impegno dell’Autorità a “rimuovere i tanti ostacoli” che stanno incontrando le attività di sharing economy, da Uber ad Airbnb. Secondo lui si tratta, infatti, di una forma di condivisione dell’economia che “allarga le possibilità di scelta del consumatore” e “abbatte i prezzi”. Nella sua relazione il presidente dell’authority sottolinea che “non si possono sottovalutare i nuovi problemi che sorgono”, con particolare riguardo alla tutela del consumatore nelle piattaforme peer-topeer e alla tassazione. “Si tratta di problemi che non possono essere risolti estendendo alle nuove attività le regole esistenti per i servizi più tradizionali, senza uccidere i nuovi modelli di business. Piuttosto, va pensata una regolazione leggera, ispirata al principio di proporzionalità”. Ha dichiarato. “Il disegno di legge sulla sharing economy presentato da parlamentari  di diverse forse politiche si colloca nella giusta prospettiva e l’autorità auspica che esso sia esaminato quanto prima dal Parlamento”.

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