Sul fronte legislativo l’Unione Europea sta portando avanti una grande battaglia che potrebbe avere un forte impatto sul mercato europeo e anche sui mercati extra-UE: nel 2005 la Commissione UE (la Direzione Industria con il Commissario Antonio Tajani e la Direzione Salute e politica dei consumatori con il Commissario Neven Mimica), ha presentato un Regolamento sull’obbligo di indicazione d’origine per i prodotti che circolano nel mercato comunitario, anche di quelli importati da paesi extra-Ue.

Il Regolamento sul “Made in” è stato proposto su iniziativa italiana con l’obiettivo di rendere più trasparenti al consumatore le informazioni sull’origine dei prodotti e assicurare parità di condizioni tra i produttori europei e quelli di Paesi terzi che già dispongono di una legislazione analoga.

Ma l’iter del Regolamento non è semplice perché non raccoglie il favore di tutti i Paesi: sono passati quasi 10 anni e la proposta legislativa è stata sottoposta all’esame delle altre istituzioni comunitarie, senza che si sia ancora giunti ad un accordo sufficiente alla sua approvazione. Qualche giorno fa, un primo grande scoglio è stato superato: il 15 aprile il Parlamento Europeo ha approvato in Plenaria le nuove norme sulla sicurezza dei prodotti suscitando reazioni di soddisfazione dall’Italia, sia da parte dei consumatori sia da parte dell’industria che ci tiene a tutelare il Made in Italy. I numeri con cui la proposta di legge è passata sono stati anche maggiori di quelli attesi: già ad ottobre 2013 la Commissione per il Mercato interno del Parlamento Europeo aveva approvato la proposta di Regolamento respingendo un emendamento, presentato dagli inglesi, che annullava l’obbligo del Made in. Ma non sarà una passeggiata arrivare all’approvazione definitiva: il testo è stato votato in prima lettura per garantire al nuovo Parlamento di riprendere il lavoro svolto ed utilizzarlo come base per ulteriori negoziati con gli Stati membri, prima dell’approvazione definitiva in sede di dal Consiglio Europeo.

Quando (e se) il Regolamento verrà approvato definitivamente tutte le etichette apposte sui prodotti in commercio dovranno contenere, oltre al marchio CE, anche l’indicazione “Made in”. Secondo i sostenitori di questa norma si tratta di un passo in avanti nella tutela dei diritti dei consumatori e della sicurezza del mercato unico europeo, a sostegno delle eccellenze di ogni paese: una legislazione assolutamente necessaria per far tornare la fiducia dei consumatori e rilanciare il settore manifatturiero e per realizzare finalmente un sistema di concorrenza leale ed equilibrata con i concorrenti nei Paesi terzi. L’Europa è l’unica grande area a non prevedere l’etichettatura obbligatoria, richiesta invece, per chi esporta negli Stati Uniti o in Cina. Qualche mese fa l’Italia, attraverso il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, ha mandato una lettera al Presidente del Parlamento UE Martin Schulz riprendendo un parere del Cese (Comitato economico e sociale europeo) a sostegno del Regolamento sulla sicurezza dei prodotti e, in particolare, dell’articolo 7 che introduce l’obbligo di etichetta d’origine.

Il regolamento si applica a tutti i prodotti ottenuti mediante un processo di fabbricazione, immessi o messi a disposizione sul mercato, nuovi, usati o ricondizionati e che rispondono ai seguenti criteri:

  • prodotti destinati ai consumatori;
  • prodotti suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non a loro destinati;
  • prodotti ai quali i consumatori sono esposti nel contesto di una prestazione di servizi.

Non si applica, invece, a

  • medicinali per uso umano o veterinario;
  • alimenti;
  • materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti, nella misura in cui i rischi connessi a tali prodotti sono disciplinati dal regolamento 1935/2004 o da altra normativa dell’UE applicabile agli alimenti;
  • mangimi;
  • prodotti fitosanitari;
  • piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati, microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato;
  • sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano gestite da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione del servizio;
  • oggetti di antiquariato.

Ecco il testo dell’articolo 7 del Regolamento:

1. I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un’indicazione del paese d’origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.
2. Al fine di determinare il paese d’origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d’origine non preferenziali di cui agli articoli da 23 a 25 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.
3. Se il paese d’origine di cui al paragrafo 2 è uno Stato membro dell’Unione i fabbricanti e gli importatori possono far riferimento all’Unione o a un determinato Stato membro.

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