Il 2014 è stato un anno cruciale per i diritti dei passeggeri che in Italia prendono il treno: dopo l’ennesimo richiamo da Bruxelles, il nostro Paese ha finalmente dato attuazione alle norme comunitarie a tutela dei passeggeri. Ecco com’è andata. A marzo è arrivata la sonora bocciatura della Commissione europea, che ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia per il mancatorecepimento della normativa sui diritti del passeggerinel trasporto ferroviario. Oggetto principale della bocciatura, il fatto che il nostro Paese non avesse ancora istituito un organismo ufficiale e autorizzato avigilare sulla corretta applicazione del regolamentosul suo territorio, né avesse stabilito sanzioni efficacie dissuasive in caso di violazioni (a marzo l’Autoritàdei trasporti italiana era ancora un organo temporaneosenza le competenze per applicare pienamentele norme dell’UE). Il Regolamento in questione èil n.1371/2007 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che stabilisce diversi obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri (da applicare entro il 3 dicembre 2009). Il regolamento tutela i passeggeri che viaggiano in treno nell’UE mediante una serie di diritti di base che si applicano integralmente a tutti i servizi, nazionali e internazionali:

  • il diritto a parità di accesso al trasporto, e in particolare la protezione da discriminazioni basate su nazionalità, residenza o disabilità;
  • il diritto all’assistenza, senza costi aggiuntivi, per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta;
  • il diritto di avere informazioni prima della partenza (ad esempio sul prezzo del biglietto) e nelle varie fasi del viaggio (ritardi, coincidenze);
  • il diritto al rimborso del prezzo del biglietto in caso di soppressione o ritardi prolungati;
  • il diritto a un servizio di trasporto alternativo (itinerario alternativo) o a una nuova prenotazione, a seconda delle preferenze del passeggero, in caso di ritardi prolungati o soppressione del servizio;
  • il diritto a un livello minimo di assistenza nelle stazioni e a bordo dei treni in attesa dell’inizio o del proseguimento di un servizio in ritardo e il diritto a un rimborso in caso di ritardo prolungato o di soppressione del servizio, a determinate condizioni.

L’Italia non ha concesso deroghe all’applicazione delRegolamento: gli Stati potevano decidere di adottare periodi transitori o applicare deroghe per determinati tipi di servizi, fra cui quelli urbani, suburbani e regionali. Ma l’Italia non l’ha fatto dunque la sua regolamentazione non risultava ancora conforme alla normativa europea (nonostante la Commissione avesse già inviato nel 2013 una lettera di costituzione in mora seguita da un parere motivato). Da Bruxelles hanno sottolineato l’importanza, per i passeggeri che incontrano problemi durante il viaggio, di poter presentare reclami a un’autorità di riferimento, dotata di tutte le competenze necessarie per assicurare l’applicazione e l’esecuzione del Regolamento. L’assenza disanzioni efficaci proporzionate e dissuasive, inoltre,non spinge certo l’industria ferroviaria a rispettaregli obblighi. E infatti la situazione dei passeggeriitaliani che prendono il treno non è incoraggiante:sono oltre 50mila i reclami presentati ogni anno dachi usa il trasporto ferroviario (dato emerso duranteun’audizione tenuta a giugno dalle Associazioni dei consumatori presso la sede dell’Autorità dei trasporti. Il richiamo di Bruxelles ha avuto i suoi frutti: i primigiorni di luglio l’Autorità dei Trasporti ha approvatoil Regolamentosulla tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario e ha pubblicato online il modulo per presentare i reclami, per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70 (in attuazione del Regolamento n.1371/2007). Possono rivolgersi all’Autorità dei Trasporti i passeggeri o le associazioni rappresentative legittimate che abbiano già presentato reclamo all’impresa ferroviaria, nei casi, tempi e condizioni prescritte dall’articolo 3 del Regolamento, utilizzando l’apposito modulo di reclamo. Il reclamo è “improcedibile” qualora non sia già stato presentato all’impresa ferroviaria (o al gestore dell’infrastruttura, al gestore di stazione o al tour operator) o qualora non siano inutilmente decorsi il termine di 30 giorni e, laddove giustificato, di 3 mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito di reclamo all’impresa. Se ci sono i presupposti per un intervento sanzionatorio, viene avviato il procedimento, il cui esito può essere una sanzione o l’archiviazione. Il regolamento stabilisce anche che l’Autorità può monitorare in ogni momento e a cadenza periodica l’adempimento da parte delle imprese della disciplina sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e può avviare indagini conoscitive.

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