L’Italia non ha ancora recepito pienamente la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. La corruzione tra privati non è disciplinata dal codice penale ma da disposizioni di diritto penale previste dal codice civile. La legge anticorruzione modifica queste disposizioni, dando una nuova definizione di corruzione tra privati e prevedendo nuove sanzioni, ma non affronta tutte le carenze connesse alla portata del reato di corruzione nel settore privato e al regime sanzionatorio. Le nuove disposizioni non definiscono in modo abbastanza ampio le cariche dirigenziali che possono mettere in gioco la responsabilità dell’impresa per reati di corruzione commessi dai relativi titolari, né prevedono la responsabilità nei casi di carenza di sorveglianza. Il regime sanzionatorio applicabile alle persone giuridiche non sembra essere sufficientemente dissuasivo. Le attuali disposizioni sulla corruzione tra privati sono quindi troppo limitate e restringono il campo di applicazione alle categorie di dirigenti del settore privato cui il reato è imputabile. I procedimenti sono peraltro su querela della persona offesa e non ex officio, salvo se deriva una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Quanto alle disposizioni sulla contabilità delle imprese, il GRECO ha fatto presente che il sistema contabile italiano non ottempera ai requisiti in materia di contabilità previsti dalla convenzione penale sulla corruzione e dalla convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d’Europa. Questo si palesa, in particolare, con riguardo alle condizioni/soglie di responsabilità, alla copertura limitata dei requisiti in materia di revisione dei conti (circoscritta alle società quotate in Borsa, alle aziende statali e alle imprese di assicurazione), alla determinazione delle pene e alle disposizioni relative agli autori del reato di falso in bilancio. Per quanto riguarda la corruzione transnazionale, l’Italia vanta un quadro esaustivo e profonde notevoli sforzi per indagare e perseguire questi reati. Le presunte pratiche corruttive recentemente oggetto di indagine nei settori dell’energia e della difesa oltre i confini nazionali, se da un lato attestano che il fenomeno è ancora vivo, dall’altro dimostrano che gli organismi di contrasto stanno facendo sforzi credibili per individuare e investigare queste pratiche. L’OCSE insiste sulle falle ancora presenti nel regime sanzionatorio, constatando (a dicembre 2011) che sebbene fossero stati avviati procedimenti a carico di 60 imputati e 9 casi fossero in fase di indagine, alla fine erano state imposte pene solo a carico di 3 persone giuridiche e di 9 persone fisiche, con patteggiamento nella totalità dei casi. L’OCSE ha fatto presente che molti procedimenti a carico di persone giuridiche si erano estinti per scadenza dei termini di prescrizione.

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