Consumeeting: “Riforma giustizia è in atto, non possiamo ridurci a spettatori”

Palazzo di giustizia“La riforma della giustizia è in atto e le Associazioni dei Consumatori e le Imprese non possono ridursi a spettatori”: è quanto si legge nel Contributo alla riforma della giustizia civile che viene discusso oggi a Consumeeting 2014, l’evento organizzato da Consumers’ Forum, nella sessione dedicata alle conciliazioni paritetiche, best practice europea, e all’evoluzione delle risoluzioni extragiudiziali delle controversie. “In prospettiva si deve scommettere sulla via stragiudiziale per dare un taglio alle liti e ricondurre dalla patologia alla fisiologia gli attuali dati statistici sulla giustizia civile”, si legge nel Position paper discusso. Il punto di partenza di ogni discussione sulla giustizia in Italia è certamente rappresentato dal contenzioso pendente e dai tempi elevati per ottenere giustizia – e non a caso questi due fenomeni sono citati nella relazione che accompagna il Decreto di Riforma della Giustizia presentato dal Governo il 12 settembre: nonostante l’Italia sia risalita di alcune posizioni e, secondo il rapporto Doing Business della Banca Mondiale, abbia scalato 37 posizioni nella classifica sull’efficienza della giustizia («ranking enforcing contracts») passando dal 140º al 103º posto, “resta il dato del rilevantissimo contenzioso pendente, soprattutto in appello e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo”. “L’Italia è ancora ultima nell’Ue per numero di processi civili e commerciali pendenti. A dirlo è la Commissione europea, nell’ultimo rapporto annuale sui sistemi giudiziari dell’Unione – si legge nel Position Paper di Consumeeting – Attualmente gli indicatori sono tutti negativi: 7,4 anni la durata media del giudizio di merito (tre anni in primo grado e oltre quattro in appello) e oltre 5 milioni le cause pendenti. Contestualmente lievitano i costi, basti pensare che il contributo unificato per l’accesso alla giurisdizione è aumentato di oltre il 55% per il solo primo grado, mentre in Appello ha subito un aumento del 119% e in Cassazione del 182%. Questi dati negativi alimentano il fenomeno della giustizia negata, perché quando le controversie sono di lieve entità, proprio a causa dei tempi dilatati e dei costi eccessivi, il cittadino /consumatore rinuncia a far valere i propri diritti”. Di conseguenza diventa fondamentale il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: “Il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, su cui il Ministero della Giustizia sta opportunamente puntando, rappresenta una delle soluzioni più efficaci per ridurre il numero dei procedimenti giudiziali – prosegue il contributo elaborato dai partecipanti a Consumeeting – Bisogna garantire un contesto pluralista, la pluralità dei modelli di ADR è la prospettiva per risolvere rapidamente i potenziali contenziosi e recuperare la fiducia degli operatori economici”. Dall’Europa del resto è stata espressa a più ripresa la necessità di ricorrere a modalità alternative di risoluzione delle controversie (la norma di riferimento è la Direttiva 2013/11/UE sulle ADR per i consumatori). Secondo il Position Paper discusso dai partecipanti all’evento di Consumers’ Forum “oggi il quadro delle ADR nel nostro Paese è piuttosto articolato e qualitativamente apprezzabile anche se migliorabile, ma con un forte handicap: è ancora non sufficientemente conosciuto dai cittadini/consumatori”. Gli strumenti in campo sono in realtà numerosi e la prospettiva da seguire è certamente quella di un loro potenziamento: “Attualmente per la risoluzione extragiudiziale delle controversie i consumatori hanno a disposizione diversi strumenti, tra le più significative ricordiamo: la Mediazione Civile e Commerciale delle Camere di Commercio e quella prevista dal D.Lgs. 28/2010, i Corecom, il Servizio Conciliazioni dell’Autorità dell’Energia, l’Arbitro Bancario Finanziario, la Camera di Conciliazione e Arbitrato Consob, l’Ombudsman bancario, la Conciliazione paritetica. Un quadro variegato – si legge nel Position Paper – che si è andato sviluppando e stratificando nel corso degli anni a volte in maniera disorganica. Adesso la Riforma della Giustizia Civile e il recepimento della Direttiva europea sulle ADR sono le due occasioni per mettere ordine nel settore e valorizzare quelle procedure ADR che hanno dimostrato di essere efficaci, veloci e poco onerose”. Il decreto legge n. 132/2014 di Riforma della giustizia (che dovrà essere convertito in legge entro il 12 novembre 2014), introduce la procedura di “negoziazione assistita da un avvocato”. Si legge nella relazione che introduce il decreto: “Rifacendosi all’esperienza di istituto noto dell’ordinamento francese, viene regolata una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Per talune materie, essa è tuttavia strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l’efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione”. Fra le esclusioni nell’applicazione di questa procedura ci sono le cause che riguardano diritti indisponibili. Spiegano i partecipanti a Consumeeting nel Contributo alla riforma della giustizia: “Le finalità della Direttiva 2013/11/2013 meritano di essere pienamente accolte nel percorso di riforma della giustizia civile. Gli stessi due nuovi strumenti conciliativi introdotti nell’ordinamento, ovvero la mediazione civile e la negoziazione assistita dovrebbero servire a questi fini. Tuttavia la mediazione civile, per come è stata costruita con il Decreto del Fare, rendendo obbligatoria la presenza dell’avvocato in ogni passaggio della procedura, non è in grado di rispondere alle finalità perseguite dalla Direttiva in ragione del suo costo. Nella stessa condizione pensiamo venga a trovarsi la Negoziazione assistita, dove si parla di gratuità ma solo per gli aventi diritto al patrocinio gratuito. Inoltre la Negoziazione assistita sarà obbligatoria, a pena di improcedibilità, in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e in caso di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (articolo 3 comma 1). Oltre all’obbligatorietà l’altra arma a disposizione di questo nuovo istituto è l’efficacia esecutiva del titolo infatti l’accordo da stipularsi in forma scritta costituirà titolo esecutivo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale”. C’è però un ambito, prosegue il documento, che la negoziazione assistita non è in grado di gestire: “Si tratta della vasta area delle controversie con contenzioso di importo modesto magari “bagatellare” per le quali gli strumenti e gli interventi oggi in campo sono inadeguati provocando il fenomeno diffuso dei casi di contenzioso non affrontati e per i quali si perpetua l’antico principio giuridico del danno che giace dove cade perché i soggetti colpiti non sono in grado di sostenere i costi per ottenere giustizia”. La prospettiva del futuro, conclude il documento, non può che essere il rilancio della Conciliazione paritetica: “Il rilancio può avvenire attraverso il recupero delle motivazioni culturali e dalla introduzione di alcuni correttivi tecnico/procedurali che esaltino ancora di più gli elementi di terzietà/indipendenza della Commissione paritetica”.