lexLa normativa italiana sulla mediazione preventiva obbligatoria per le controversie con l'assistenza necessaria di un legale difensore, che si applica anche al settore bancario, non è in linea con le norme Ue. E' quanto emerge dalle conclusioni dell'avvocatura generale della Corte di giustizia europea sul caso relativo a un contratto di apertura di credito in conto corrente al Banco Popolare Società Cooperativa contestato dai consumatori Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli.

Secondo l'avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Oe, la direttiva Ue del 2013 di applicazione in questo caso "esclude espressamente" che gli stati possano obbligare le parti a farsi assistere da un avvocato nel corso di una mediazione di una lite insorta tra un professionista e un consumatore. A questo proposito, quindi, "la normativa italiana (D.Lgs. 28/2010) è incompatibile con il diritto dell'Unione". Inoltre il giudice di Lussemburgo sottolinea che la direttiva Ue stabilisce la "libertà totale" di ciascuna delle parti o quantomeno del consumatore di ritirarsi dalla mediazione per motivi anche puramente soggettivi, per esempio perché insoddisfatto dallo sviluppo della procedura. Pertanto la legge italiana, ha concluso l'avvocato generale Ue, "nella misura in cui ricollega effetti negativi al ritiro dalla mediazione per motivi puramente soggettivi" è quindi "incompatibile con il diritto dell'Unione".

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