consob copyConsob, con delibera n. 20644 del 25 ottobre 2018, ha determinato i parametri per l’individuazione dell’insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie (Dnf) verranno sottoposte a controllo. L’obbligo di pubblicare la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario (Dnf) è stato introdotto dal decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016. L’obbligo si applica agli enti di interesse pubblico, come definiti nel decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, che (I) abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a cinquecento e (II) alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

Questi i parametri per le Dnf pubblicate nell’anno 2018:

a) con riferimento agli emittenti assoggettati al controllo sull’informativa finanziaria ai sensi dell’articolo 89-quater del Regolamento emittenti, l’insieme delle società è selezionato avuto riguardo al settore (finanziario o industriale) di appartenenza, al numero di società che hanno pubblicato la Dnf per ciascun settore industriale e alle società che, per assetti produttivi e organizzativi prescelti, presentano Dnf di maggior interesse per la vigilanza sinergica sull’informazione non finanziaria e finanziaria;

b) un ulteriore insieme di emittenti è individuato, nell’ambito di tutte le categorie che hanno proceduto alla pubblicazione della Dnf, secondo un criterio composito che tenga conto dei seguenti parametri:

categoria di appartenenza (società con azioni quotate, altro ente di interesse pubblico obbligato, soggetto che ha pubblicato la Dnf ai sensi del decreto in via volontaria);
settore di appartenenza (industriale, finanziario, servizi);
pubblicazione in passato di bilanci o rapporti di sostenibilità in via volontaria ovvero primo anno di pubblicazione di una rendicontazione non finanziaria.
Consob ha inoltre determinato che il criterio per la selezione casuale, previsto dall’articolo 6, comma 3 del citato Regolamento, è l’estrazione di un certo numero di soggetti fra quelli che, alla data della delibera, hanno pubblicato la Dnf nelle modalità previste dal Regolamento e - al netto delle società selezionate sulla base dei suddetti criteri - mediante un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/newsletter/documenti/news/2018/anno_xxiv_n-40_29_ottobre_2018.htm 

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