luce e gasLa direttiva «energia elettrica» 2003/54 e la direttiva «gas» 2003/55 non ammettono una normativa nazionale che consente ai fornitori di modificare la tariffa della fornitura e non garantisce che i consumatori siano informati, in tempo utile prima dell'entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.

E' quanto ha stabilito oggi la Corte di Giustizia delle Comunità Europee chiamata in causa dalla Corte federale tedesca investita di due controversie tra clienti e fornitori di energia elettrica e di gas in merito a diversi aumenti di prezzo apportati tra il 2005 e il 2008. Gli utenti tedeschi ritenevano, infatti, questi aumenti eccessivi e basati su clausole illegali. La normativa tedesca vigente all'epoca dei fatti stabiliva le condizioni generali dei contratti conclusi con i consumatori e le integrava direttamente nei contratti conclusi con i clienti soggetti a tariffa standard. Essa consentiva ai fornitori di modificare unilateralmente i prezzi dell'elettricità e del gas senza indicare il motivo, le condizioni e la portata della modifica, ma garantendo al contempo che i clienti fossero informati dell'aumento e potessero eventualmente recedere dal contratto.

La Corte, dando ragione ai cittadini, ha rilevato che le due direttive UE obbligano gli Stati membri a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto.

La Corte ha dichiarato che, oltre al diritto di recedere dal contratto (previsto dalle direttive in caso di revisione di prezzo), i clienti devono anche avere il diritto di contestare una siffatta revisione. Per poter beneficiare pienamente ed effettivamente di tali diritti e di decidere con piena cognizione di causa di recedere dal contratto o di contestare la revisione del prezzo della fornitura, i clienti rientranti nell'ambito dell'obbligo generale di approvvigionamento devono essere informati, in tempo utile prima dell'entrata in vigore della revisione, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima.

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