european commissionLa Commissione ha presentato l’annunciato "New deal", composto da due proposte di direttiva:

• una proposta che modifica la direttiva del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e la direttiva sui diritti dei consumatori;

• una proposta concernente le azioni rappresentative per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, intesa a facilitare i ricorsi dei consumatori quando questi si trovano in una situazione di ‘danno collettivo’.

Uno studio sulla trasparenza nelle piattaforme online, anch'esso pubblicato oggi, sostiene le proposte del "new deal" sui mercati online, evidenziando che una maggiore trasparenza online aiuta i consumatori a prendere decisioni e aumenta la loro fiducia negli acquisti online.

Quanto ai principali contenuti delle proposte:

1. Rafforzamento dei diritti dei consumatori online
• In caso di acquisti online, i consumatori dovranno essere chiaramente informati se stanno acquistando da un professionista o da un privato, in modo da poter meglio valutare di quali diritti dispongono in caso di disservizio.
• In caso di ricerche online, i consumatori saranno chiaramente informati se il risultato della ricerca è stato sponsorizzato da un professionista.
• In caso di pagamento per servizi digitali, i consumatori beneficiano di determinati diritti di informazione e dispongono di 14 gg per annullare il contratto (diritto di recesso). Il "New deal" estenderà tale diritto ai servizi digitali "gratuiti", come in caso di archiviazione su cloud, social media o posta elettronica.

2. Nuova azione rappresentativa
• Sarà possibile per un soggetto riconosciuto, es. un'organizzazione dei consumatori, presentare ricorso per chiedere il risarcimento o la riparazione, a nome e per conto di un gruppo di consumatori che sono stati lesi da pratiche commerciali illecite.
• Questo modello si differenzia nettamente dalle class action di tipo statunitense: le azioni rappresentative non potranno essere proposte da studi legali, ma solo da soggetti (come le organizzazioni dei consumatori) che non hanno scopo di lucro e soddisfano criteri rigorosi di ammissibilità, sotto il controllo di un'autorità pubblica.

3. Sanzioni più efficaci per le violazioni del diritto del consumo UE
• Nel quadro della proposta, per sanzionare le pratiche che creano "situazioni di danno collettivo", le autorità nazionali di tutela dei consumatori potranno imporre sanzioni efficaci e dissuasive. Per le violazioni diffuse che colpiscono consumatori in più Stati membri, la sanzione massima applicabile sarà pari al 4% del volume d'affari annuo del professionista nel rispettivo Stato membro. Gli Stati membri sono liberi di introdurre sanzioni massime più elevate.

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=620435  

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