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Statuto

Articolo 1. Denominazione e sede
L’associazione Consumers’ Forum, fondata nel 1999, è una associazione di diritto civile senza scopo di lucro, con sede legale in Roma.

Articolo 1.2. Composizione dell'Associazione
L’associazione Consumers’ Forum, è composta da:
Associazioni dei consumatori e degli utenti che rappresentano il 50% dei voti a prescindere dal loro numero complessivo
Imprese e loro Associazioni di categoria e di settore e altre categorie, con particolare riferimento a Università, Centri ed Istituti di ricerca, pubblici e privati ed Istituzioni, enti e loro Associazioni di riferimento che rappresentano, nel loro complesso, l'altro 50% dei voti a prescindere dal loro numero complessivo.
Il presente Statuto è volto a garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Il presente Statuto è integrato dal Regolamento che verrà promulgato dall’Assemblea degli Associati.

Articolo 2. Scopi e strumenti
Articolo 2.1. L'Associazione è un ente non commerciale, non ha scopo di lucro, né finalità politiche, né partitiche; l'Associazione devolverà gli eventuali proventi derivanti dall'attività al perseguimento degli scopi statutari; nell’Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 2.2. L'Associazione Consumers' Forum ha lo scopo di svolgere studi, ricerche, formazione ed ogni altra iniziativa diretta alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura del consumo responsabile e della corretta relazione tra la domanda e l'offerta di beni e servizi, in un quadro generale di compatibilità ed equità sociale secondo le linee di sviluppo dell'Unione Europea.
Articolo 2.3. L'Associazione Consumers' Forum intende rappresentare un punto d'incontro e di libero dibattito tra le stesse Associazioni dei consumatori, il mondo delle imprese, associazioni di enti e/o imprese, il mondo accademico e della ricerca nonché le istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, per la promozione e la realizzazione di forme di dialogo, concertazione e partecipazione tese a:
ricercare le soluzioni più compatibili con l'interesse generale del Paese nell'ottica dell'Unione Europea per creare le migliori condizioni di vita e di benessere per tutti i cittadini;
b) migliorare il livello di informazione e trasparenza sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti e servizi, pubblici e privati e sulle relative normative nazionali, comunitarie ed Internazionali.
Articolo 2.4. L'Associazione, nel perseguire le proprie finalità statutarie di pubblica utilità, si propone di:
I) organizzare seminari, convegni, incontri e dibattiti per favorire le relazioni tra i consumatori e gli utenti, le imprese, gli enti locali, le Istituzioni pubbliche nazionali europee ed internazionali ed il mondo della cultura e della ricerca sociale e scientifica;
II) realizzare studi, progetti e ricerche che privilegino i temi delle forme extra-giudiziarie di conciliazione e di mediazione del contenzioso;
III) realizzare attività di formazione dei rappresentanti e degli operatori di sportello delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle Imprese e delle Istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai temi della conciliazione, delle negoziazioni paritetiche, delle altre forme di risoluzione dei conflitti e della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
IV) elaborare, promuovere e sostenere iniziative progetti e ricerche per lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile, l'informazione e l'assistenza dei consumatori sul territorio nazionale, anche attraverso la produzione di apposite pubblicazioni, la realizzazione di ricerche anche tramite il ricorso alle tecnologie dell'informazione;
V) promuovere e sostenere, nello spirito stabilito dai Trattati dell’Unione Europea (quali Maastricht, Amsterdam, Nizza e Lisbona), azioni nazionali e transnazionali ispirate al principio di sussidiarietà, quali la partecipazione e il cofinanziamento di iniziative comunitarie, come progetti e ricerche, servizi di informazione sostenuti dalle Istituzioni Europee;
VI) favorire la partecipazione di esperti a comitati tecnici di normazione sia in Italia che nelle sedi internazionali, per contribuire attivamente alla ricerca ed alla produzione di norme tese alla migliore tutela del consumo e all'interesse generale del Paese;
VII) contribuire attivamente alla ricerca nel campo delle metodologie per la misurazione della qualità dei servizi, nell'ambito delle politiche nazionali e comunitarie;
VIII) realizzare e diffondere un Rapporto annuale sui diritti e sulle aspettative dei cittadini consumatori in Italia ed in Europa.

Articolo 2.5. Le convezioni
L'Associazione può stipulare convenzioni, previa deliberazione dell’assemblea degli associati, con Amministrazioni pubbliche, persone giuridiche e fisiche che intendono incoraggiare e sostenere l'attività dell'Associazione, con apporti e con il versamento di contributi straordinari che saranno determinati ed approvati dall'Assemblea degli Associati.

TITOLO II – GLI ASSOCIATI
Articolo 3. Associati e modalità di accesso
L'ammissione di nuovi associati avviene previa presentazione di domanda indirizzata al Presidente contenente l'espressa condivisione delle finalità dell'Associazione, del suo Statuto e di eventuali regolamenti, con l'impegno a corrispondere la quota annuale di adesione all'Associazione.
Sono ammessi a far parte dell’Associazione coloro che rientrano nelle categorie previste all’art. 3.1 che siano accettati preventivamente mediante consultazione da parte dei 2/3 dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e da parte dei 2/3 dei rappresentanti delle altre categorie aderenti. La consultazione, con obbligo di riservatezza, viene effettuata dal Presidente e dal Vice Presidente dell'associazione.
Il Presidente, in caso di esito positivo delle consultazioni, sottopone la domanda all'Assemblea degli associati, che decide con voto segreto e con una maggioranza qualificata pari almeno ai 2/3 dei votanti.

 

Articolo 3.1. Le Categorie degli associati ordinari
Gli associati ordinari appartengono a quattro categorie e possono essere:
a) organizzazioni dei consumatori e tra esse quelle fondatrici della presente associazione nonché quelle riconosciute nel Consiglio Nazionale degli Utenti e dei Consumatori ai sensi del D.lgs 206 del 2005 – di modifica della legge 30.7.1998, n. 281 - e ad esso partecipanti;
b) imprese e loro Associazioni di categoria e di settore;
c) università, Centri ed Istituti di ricerca, pubblici e privati;
d) Istituzioni, enti e loro Associazioni di riferimento, ai quali sono attribuite specifiche competenze sui temi della promozione e della difesa dei diritti dei consumatori.

Articolo 3.2. La quota associativa
La quota associativa determinata, nei modi espressi nel presente Statuto e nel regolamento, non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di cessazione e la stessa non è rivalutabile.

Articolo 3.3. Esclusione degli associati.
L'associato può recedere o essere escluso per persistente violazione degli obblighi imposti dallo statuto, per comportamento contrario agli scopi dell’Associazione e per comportamento gravemente scorretto nei confronti degli Associati ed a norma dell'articolo 24 del codice civile; in tali casi non può ripetere le quote associative e gli eventuali contributi versati, né può chiedere la divisione del fondo comune o pretendere la quota a norma degli articoli 37 e 24, ultimo comma, del codice civile.
L’esclusione dell’associato è deliberata dall’Assemblea degli Associati, al verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte, nei modi indicati all'articolo 3. In ogni caso, prima di provvedere all’esclusione, il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, fa pervenire all’associato una comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni. L’associato può impugnare la propria esclusione domandando all’Assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione. L’Assemblea delibera sulla richiesta dell’ associato nel corso della prima riunione successiva all’istanza dell'associato. La deliberazione sull’esclusione dell’associato è inserita di diritto nell’ordine del giorno dell’Assemblea. L’associato può comunque impugnare la delibera di esclusione entro 6 mesi dal giorno in cui gli viene notificata la deliberazione ai sensi dell’art. 24 c.c.

Articolo 3.4. Recesso dell’associato
L’associato può sempre recedere dall’associazione ai sensi dell’art. 24 e 2532 del c.c.. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per raccomandata a/r al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. Se non sussistono i presupposti di recesso, il Presidente, previa deliberazione dell’assemblea degli associati, deve darne comunicazione all’associato, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove il regolamento non preveda diversamente, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo in osservanza dell’art 2532 c.c.

TITOLO III – GLI ORGANI
Articolo 4. Gli Organi
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea degli associati,
- Il Comitato Esecutivo,
- Il Presidente,
- Il Vice-Presidente,
- Il Segretario Generale,
- Il Collegio dei Revisori.

Articolo 4.1. Durata in carica degli organi
Le nomine negli Organi dell'Associazione durano in carica tre anni.

Articolo 5. L'Assemblea degli Associati
L’Assemblea è composta da un rappresentante per ogni associato, o da un suo supplente, che vengono espressamente e congiuntamente indicati dallo stesso associato, il quale può revocarlo in ogni momento. L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all’organizzazione ed alle attività dell’Associazione, individua gli indirizzi generali e programmatici di Consumers’ Forum in conformità ai principi dello Statuto. L’Assemblea ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 5.1. I compiti dell'Assemblea degli Associati
Sono di competenza dell'Assemblea degli Associati:
a) la definizione degli indirizzi generali e programmatici dell'Associazione;
b) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale economico e finanziario;
c) l'approvazione del programma annuale delle attività;
d) l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario Generale dell’Associazione, nonché la nomina dei membri del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori e del suo Presidente;
e) la determinazione delle quote annuali degli associati;
f) la valutazione delle domande di ammissione degli associati ordinari e delle situazioni che possono dar luogo al recesso di associati;
g) la deliberazione sul conferimento di procure, per singoli atti e contratti o per categorie di contratti, anche a persone non facenti parte dell’Associazione; e la determinazione dei compensi e delle indennità spettanti ai suoi membri in relazione alle funzioni operative individualmente loro delegate;
h) la modificazione del numero dei membri del Comitato Esecutivo, e la nomina dei componenti;
i) la stipula, modifica e risoluzione delle convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma annuale e del preventivo approvati, mediante l’indicazione dei criteri per la scelta del contraente, dei requisiti delle prestazioni e dei vincoli operativi nonché degli obblighi di rendicontazione tecnico - amministrativa;
l) la delega al Comitato Esecutivo o ad altri soggetti per l'elaborazione di eventuali regolamenti per le materie non definite dal presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
m) le modifiche statutarie;
n) lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 5.2. Riunioni, Modalità di deliberazione, Convocazione dell’Assemblea
L'Assemblea degli associati deve riunirsi almeno quattro volte l’anno, con cadenza non superiore ai tre mesi. L’Assemblea viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o dal Segretario, oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Collegio dei Revisori o almeno un quinto degli associati; decorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta, l'Assemblea viene convocata dal Collegio dei Revisori.
L'Assemblea degli Associati viene convocata con avviso - per raccomandata a/r o fax od email - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione, da comunicare a tutti gli associati almeno 10 giorni lavorativi prima della data stabilita per l'Assemblea medesima e che viene affissa anche nei locali della sede legale dell’Associazione. L'avviso può contenere anche la data della seconda convocazione che può avere luogo anche nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
Articolo 5.3. L'Assemblea viene convocata ordinariamente entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del programma annuale delle attività e del bilancio preventivo per l'anno in corso.
Articolo 5.4. Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto.
Articolo 5.5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest’ultimo, dal Segretario Generale ed, in caso anche di suo impedimento o cessazione dalla carica, da altra persona indicata dall’Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario dell’Associazione ovvero nella persona di un Notaio, quando vi siano all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione.
Articolo 5.6. Il Presidente dell'Assemblea nomina anche due scrutatori, scelti tra i presenti, che lo assistono nello spoglio delle schede quando l'Assemblea determini di deliberare con voto segreto sulle nomine o su altro argomento di sua competenza sempre nei modi previsti all’art. 3.

Articolo 5.7. Validità dell’Assemblea degli associati
L'Assemblea degli Associati è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
Per le modifiche statutarie, l'approvazione dei bilanci e per lo scioglimento dell'Associazione occorre in ogni caso la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, e in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati .

Articolo 5.8. Le deleghe nell’Assemblea degli Associati
L'associato può delegare per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione un altro associato a partecipare all'Assemblea, sempre che il delegato non sia componente del Collegio dei Revisori. L'associato delegato non può rappresentare più di tre altri associati e deve consegnare all'Ufficio di Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, la o le deleghe in suo possesso.

Articolo 5.9. Esercizio del diritto di voto
Ogni associato ordinario ha diritto ad un voto per le deliberazioni assembleari in conformità all’art. 2538 c.c. integrato dalle disposizioni dell’art. 3, all’art. 1.2. e all’art. 5.11 del presente Statuto.
Sono sospesi dal diritto di voto gli associati che non abbiano provveduto al versamento della quota annuale di adesione nell'anno precedente all'assemblea, nonostante il formale sollecito ricevuto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte in osservanza di quanto espresso all'art. 3, all’art. 1.2. e all’art. 5.11 del presente Statuto.
Conformemente all’art. 2538 c.c., il voto può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

Articolo 5.10. Deliberazioni sulla responsabilità dei componenti del Comitato Esecutivo
Nelle deliberazioni che riguardano loro responsabilità, i componenti del Comitato
Esecutivo non hanno voto né possono rappresentare altri associati.

Articolo 5.11. Le modalità di deliberazioni nell’Assemblea degli Associati
Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti - conteggiati nei modi espressi all'articolo 3 e articolo 1.2 del presente Statuto - anche quando, per qualsiasi motivo, alcuni associati si allontanino o si astengano dal voto. Le deliberazioni assembleari debbono constare da verbale trascritti nell'apposito libro delle assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 6.1. Il Presidente
La rappresentanza legale esterna dell’Associazione spetta al Presidente. Il Presidente ha la facoltà di delegare anche in giudizio con potere di proporre azioni, domande e di resistervi in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni, rinunce e compromessi.
Il Presidente, proposto dagli associati di cui alla lettera a) dell'art. 3.1., viene nominato dall’Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Il Presidente rappresenta tutte le categorie di associati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3.1.; convoca e presiede l'Assemblea degli associati e le riunioni del Comitato Esecutivo, sovrintende alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari.
In qualsiasi ambito, in caso di parità nella votazione è determinante il voto del Presidente.
Il Presidente è coadiuvato nello svolgimento dei suoi compiti dal Vicepresidente e dal Segretario Generale dell’Ufficio della Presidenza.

Articolo 6.2. Il Vice Presidente
Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di suo impedimento o assenza e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.
Il Vice Presidente, proposto dagli associati di cui alla lettera b-c-d) dell'art. 3.1., viene nominato dall’Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Il Vice Presidente rappresenta tutte le categorie di associati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3.1.

Articolo 6.3. Il Segretario Generale
Il Segretario Generale dell'Associazione, proposto dagli associati di cui alla lettera a) dell'art. 3.1., viene nominato dall’Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Il Segretario Generale rappresenta tutte le categorie di associati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3.1. L’Assemblea provvede inoltre a determinare i poteri, le attribuzioni, il compenso del Segretario Generale . Il Segretario Generale collabora alla realizzazione dell'indirizzo politico dell'Associazione e alla sua promozione, con il Presidente e con il Vicepresidente, cura la tenuta del libro delle Assemblee e del libro del Comitato Esecutivo. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, ne dirige gli uffici, predispone il piano annuale preventivo del fabbisogno di risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi annuali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sentito il Presidente.

Articolo 7. Il Comitato Esecutivo
Articolo 7.1. La composizione del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale che ne fanno parte di diritto e da un minimo di ulteriori 6 (sei) membri di cui la metà nominati tra gli associati di cui all'art. 3.1. lettera a) e l'altra metà nominati tra gli associati di cui all'art. 3.1. lettera b) c) d).

Articolo 7.2. I compiti del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, oltre ai compiti ulteriori di volta in volta attribuiti dall’Assemblea degli Associati, coadiuva l'Ufficio della Presidenza nella esecuzione delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea degli Associati.

Articolo 7.3. La convocazione del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario Generale.
Articolo 7.4. Il Comitato deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno 2 (due) dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.
Ogni associato può partecipare in qualità di uditore alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 8. Collegio dei Revisori
Articolo 8. 1. La Composizione del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone esperte di materie amministrativo contabili e finanziarie, anche non associati, iscritti nel registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica un triennio e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari.

Articolo 8. 2 . La reintegrazione del/i revisore/i venuto/i a mancare
Quando un revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato la prima Assemblea degli Associati provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza in precedenza indicata.

Articolo 8. 3. I compiti del Collegio dei Revisori
Al Collegio dei Revisori compete:
- controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e, se approvato, del regolamento amministrativo-contabile, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili;
- presentare all'Assemblea degli Associati una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico finanziario;
- richiedere, se necessario, la convocazione dell'Assemblea degli Associati e del Comitato Esecutivo, e, se del caso, convocare i medesimi.

TITOLO V - PATRIMONIO E BILANCIO
Articolo 9.1. Fondo comune e mezzi patrimoniali
Il fondo comune è costituito dalle quote degli associati, dai contributi anche straordinari, da donazioni, lasciti e liberalità e dai beni acquistati a norma dell'articolo 37 del codice civile; nonché proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari; beni mobili ed immobili, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura, pervenuti all’Associazione da parte di soggetti pubblici o privati.
Articolo 9.2. Per le spese istituzionali e per quelle di funzionamento e di amministrazione l'Associazione può disporre anche:
dei proventi delle sottoscrizioni, delle manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrocinate, promosse, organizzate e gestite dall'Associazione;
b) di eventuali oblazioni, liberalità, contributi, borse di studio, assegni, premi, rette, rimborsi e concorsi spese, sussidi anche di enti pubblici e privati.
Articolo 9.3. La misura dei contributi è stabilita dall'Assemblea degli Associati in ragione dell'appartenenza degli associati alle categorie indicate nel precedente articolo 3.
Articolo 9.4. Tutti gli associati ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale.
Articolo 9.5 Qualora la quota annuale sia versata non in forma monetaria ma in modo diverso ed equivalente sotto forma di fornitura di beni e/o servizi da destinare al fondo comune patrimoniale la sua opportunità nonché congruità è sempre determinata dall'Assemblea degli Associati.

Articolo 9.6. L’anno finanziario
L'anno finanziario comincia con il primo Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Nell’Associazione vige l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizione statutarie.
Articolo 9.7. Per ogni anno finanziario il Presidente presenta all'Assemblea degli Associati:
- entro il 31 (trentuno) marzo il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa, delle eventuali gestioni con contabilità separata nonché il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza.
Articolo 9.8. Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Collegio dei Revisori e del Presidente che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento dei fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio con particolare riguardo ai programmi e attività e allo studio, in corso e realizzati.
Articolo 9.9. L'Assemblea delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, i regolamenti amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10. Durata e scioglimento
Articolo 10.1. L'Associazione ha durata indeterminata.
Articolo 10.2. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea degli associati, la quale:
nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio;
determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti in relazione all'esito della liquidazione.
Art. 10.3. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione vige l’obbligo di devolvere il patrimonio di Consumers’ Forum ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 11. Norme di Rinvio
11.1. Per quanto non contemplato e regolato da questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.