STATUTO CONSUMERS’ FORUM

Approvato dall’Assemblea dei Soci nella riunione del 16 marzo 2017.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 . Denominazione e sede

1.1 L’associazione Consumers’ Forum, fondata nel 1999, è una associazione di diritto civile senza scopo di lucro, con sede legale in Roma.

Articolo 2. Scopi e strumenti
2.1. L'Associazione è un ente non commerciale, non ha scopo di lucro, né finalità politiche, né partitiche; l'Associazione destinerà gli eventuali proventi derivanti dall'attività al perseguimento degli scopi statutari; nell’Associazione vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2.2. L'Associazione Consumers' Forum ha lo scopo di svolgere studi, ricerche, formazione ed ogni altra iniziativa diretta alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura del consumo responsabile e della corretta relazione tra la domanda e l'offerta di beni e servizi, in un quadro generale di compatibilità ed equità sociale secondo le linee di sviluppo dell'Unione Europea.
2.3. L'Associazione Consumers' Forum intende rappresentare un punto d'incontro e di libero dibattito tra le Associazioni dei consumatori e il mondo delle imprese e delle associazioni di enti e/o imprese, con il mondo accademico e della ricerca nonché con le istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, per la promozione e la realizzazione di forme di dialogo, concertazione e partecipazione tese a:
a) ricercare le soluzioni e le proposte, anche normative, compatibili con l'interesse generale del Paese nell'ottica dell'Unione Europea per creare le migliori condizioni di vita e di benessere per tutti i cittadini;
b) migliorare il livello di informazione e trasparenza sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti e servizi, pubblici e privati e sulle relative normative nazionali, comunitarie ed Internazionali.
2.4. L'Associazione, nel perseguire le proprie finalità statutarie di pubblica utilità, si propone di:
I) organizzare seminari, convegni, incontri e dibattiti per favorire le relazioni tra i consumatori e gli utenti, le imprese, gli enti locali, le Istituzioni pubbliche nazionali europee ed internazionali ed il mondo della cultura e della ricerca sociale e scientifica;
II) realizzare studi, progetti e ricerche che privilegino i temi delle forme extra-giudiziarie di conciliazione e di mediazione del contenzioso;
III) realizzare attività di formazione dei rappresentanti e degli operatori di sportello delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle Imprese e delle Istituzioni pubbliche, con particolare riferimento ai temi della conciliazione, delle negoziazioni paritetiche, delle altre forme di risoluzione dei conflitti, come la mediazione, e della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
IV) elaborare, promuovere e sostenere iniziative, progetti e ricerche per lo sviluppo della cultura consumeristica e l'educazione ad un consumo sostenibile, l'informazione e l'assistenza dei consumatori sul territorio nazionale, anche attraverso la produzione di apposite pubblicazioni, la realizzazione di ricerche anche tramite il ricorso alle tecnologie dell'informazione;
V) promuovere e sostenere, nello spirito stabilito dai Trattati dell’Unione Europea, azioni nazionali e transnazionali ispirate al principio di sussidiarietà, quali la partecipazione e il cofinanziamento di iniziative comunitarie, come progetti e ricerche, servizi di informazione sostenuti dalle Istituzioni Europee e favorire le iniziative di Consumers’ Forum presso la Commissione Europea ed il Parlamento Europeo;
VI) promuovere la partecipazione di esperti a comitati tecnici di normazione sia in Italia che in sede europea, per contribuire attivamente alla ricerca ed alla produzione di norme tese alla migliore tutela. del consumo e all'interesse generale del Paese;
VII) contribuire attivamente alla ricerca nel campo delle metodologie per la misurazione della qualità dei servizi, nell'ambito delle politiche nazionali e comunitarie;

2.5. Convenzioni

L'Associazione può stipulare convenzioni, previa deliberazione dell’Assemblea, con Enti e Amministrazioni pubbliche, Autorità indipendenti, che intendono collaborare e sostenere l'attività dell'Associazione, con apporti, partnership progettuali e contributi straordinari che saranno determinati ed approvati dall'Assemblea.

TITOLO II – I SOCI
Articolo 3 Composizione dell'Associazione

3.1 - L’associazione Consumers’ Forum, è composta da:
a) Associazioni dei consumatori e degli utenti che rappresentano il 50% dei voti a prescindere dal loro numero complessivo.
b) Imprese e loro Associazioni di categoria e di settore e soggetti di rilevanza pubblica e di interesse consumerista che rappresentano, nel loro complesso, l'altro 50% dei voti, a prescindere dal loro numero complessivo.
3.2 - Il presente Statuto è volto a garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 4 – Iscrizioni
4.1. L'ammissione di nuovi soci avviene previa presentazione di domanda indirizzata al Presidente, contenente l'espressa condivisione delle finalità dell'Associazione, del suo Statuto e di eventuali regolamenti, con l'impegno a corrispondere la quota annuale di adesione all'Associazione. Nel primo anno di iscrizione, se questa avviene nel corso inoltrato dell’anno, la quota di iscrizione, contestuale alla iscrizione, è commisurata in base ai dodicesimi residui fino alla fine dell’anno.
4.2 - Sono candidati a far parte dell’Associazione coloro che rientrano nelle categorie previste all’articolo 3.1, che siano stati accettati preventivamente, mediante consultazione, da parte dei 2/3 dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e da parte dei 2/3 dei rappresentanti delle imprese. La consultazione, con obbligo di riservatezza, è effettuata dal Presidente e dal Vice Presidente dell'associazione. Il Presidente, in caso di esito positivo delle consultazioni, sottopone la domanda all'Assemblea, che decide con voto palese e con una maggioranza pari almeno ai 2/3 dei votanti.
4.3 – I soci appartengono a due categorie e possono essere:
a) organizzazioni dei consumatori riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico, facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti e ai sensi del D.lgs 206 del 2005;
b) imprese e loro Associazioni di categoria e di settore e soggetti di rilevanza pubblica e di interesse consumerista .


Articolo 5 La quota associativa
5.1 - La quota associativa è determinata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e non è trasmissibile.


Articolo 6 - Cessazione dello status di socio
6.1. Lo stato di socio si perde per recesso o per esclusione.
6.2 - L'associato può essere escluso per persistente violazione degli obblighi imposti dallo Statuto, per comportamento contrario agli scopi dell’Associazione e per comportamento gravemente scorretto nei confronti degli altri Soci ed a norma dell'articolo 24 del codice civile e in tali casi non può chiedere la restituzione delle quote associative e gli eventuali contributi versati.
L’esclusione dell’associato è deliberata dall’Assemblea dei soci, al verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte. In ogni caso, prima di provvedere alla delibera di esclusione, il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, fa pervenire all’associato una comunicazione a mezzo corrispondenza tracciata, con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni. L’associato può impugnare la propria esclusione domandando all’Assemblea di deliberare sulla legittimità della stessa entro 15 giorni dalla data di comunicazione del procedimento di esclusione. L’Assemblea delibera sulla richiesta dell’associato nel corso della prima riunione successiva all’istanza dell'associato. La deliberazione sull’esclusione dell’associato è inserita di diritto nell’ordine del giorno della prima Assemblea utile. L’associato può comunque impugnare la delibera di esclusione entro 6 mesi dal giorno in cui gli viene notificata la deliberazione ai sensi dell’art. 24 c.c.
6.3 L’associato può sempre recedere dall’associazione ai sensi dell’art. 24 del c.c.. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per raccomandata a/r al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta entro il 30 settembre.
6.4 - In caso di tardiva comunicazione del recesso il Presidente, previa comunicazione all’Assemblea, deve darne comunicazione all’associato, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al giudice ordinario.
6.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove il regolamento non preveda diversamente, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

TITOLO III – GLI ORGANI

Articolo 7. Gli Organi
7.1 - Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario Generale
- Revisori.

Art.8– durata delle cariche
8.1 Le cariche negli Organi dell'Associazione hanno la durata di tre anni. Per garantire la continuità operativa, la carica di Segretario generale inizia e termina con l’anno civile.

Articolo 9. L'Assemblea dei soci
9.1 L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all’organizzazione ed alle attività dell’Associazione, individua gli indirizzi generali e programmatici di Consumers’ Forum in conformità ai principi dello Statuto. L’Assemblea ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
9.2 - L’Assemblea è composta da un rappresentante per ogni associato, o da un suo supplente, che vengono espressamente e congiuntamente indicati dallo stesso associato, il quale può revocarlo in ogni momento.

9.3 - Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:
a) la definizione degli indirizzi generali e programmatici dell'Associazione;
b) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale economico e finanziario;
c) l'approvazione e le eventuali modifiche del programma triennale delle attività ed i relativi stanziamenti;
d) l’elezione del Presidente, del Vicepresidente, dei membri del Consiglio direttivo, del Segretario generale e dei Revisori nonché dei componenti del Comitato scientifico definendo, per questi ultimi, i compiti e la durata in carica;
e) la determinazione delle quote annuali dei soci;
f) la deliberazione sulle domande di ammissione dei soci e delle situazioni che possono dar luogo al recesso o all’esclusione di soci;
g) la deliberazione, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento di procure, per singoli atti e contratti o per categorie di contratti, anche a persone non facenti parte dell’Associazione; e la determinazione dei compensi e delle indennità spettanti ai suoi membri in relazione alle funzioni operative individualmente loro delegate;
h) la modifica del numero dei membri del Consiglio direttivo, e l’elezione dei componenti;
i) le decisioni di spesa proposte dal Consiglio direttivo o adottate in via di urgenza dal presidente o dal segretario generale secondo quanto stabilito in un Regolamento interno sulle procedure di spesa proposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea per ciascun triennio;
l) l’indicazione degli indirizzi che il Consiglio direttivo deve seguire nell’attuazione delle iniziative e delle attività previste dal programma triennale proposto.
m) la partecipazione dell’associazione a gare e partnership in progetti finanziati da soggetti esterni pubblici o privati
n) la delega al Consiglio direttivo o ad altri soggetti per l'elaborazione di eventuali regolamenti per le materie non definite dal presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
o) gli eventuali compensi e rimborsi spese determinati all’inizio di ogni mandato per presidente e segretario generale;
p) la possibilità di nominare un Comitato scientifico, definendone i compiti e la durata, e nominando i componenti tra i rappresentanti delle Università aderenti a Consumers’ Forum e tra autorevoli personalità scientifiche rappresentative del mondo delle imprese e dei consumatori e delle istituzioni;
q) le modifiche statutarie;
r) lo scioglimento dell'Associazione.

9.4 - L'Assemblea dei soci deve riunirsi almeno quattro volte l’anno, con cadenza non superiore ai tre mesi. L’Assemblea viene è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o dal Segretario, oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata i Revisori o almeno un quinto dei soci; decorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta, l'Assemblea viene è convocata dai Revisori. L'Assemblea dei soci è convocata con avviso - per raccomandata a/r o fax od email - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione, da comunicare a tutti i soci almeno 10 giorni lavorativi prima della data stabilita per l'Assemblea medesima. L'avviso contiene anche la data della seconda convocazione.

9.5 - L'Assemblea è convocata ordinariamente entro il primo semestre dell’anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di marzo per l'approvazione del programma triennale delle attività e del bilancio preventivo per l'anno successivo.

9.6 - Quando all'ordine del giorno vi siano modifiche statutarie, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto e approvato dal Consiglio direttivo.

9.7 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest’ultimo, dal Segretario Generale ed, in caso anche di suo impedimento o cessazione dalla carica, da altra persona indicata dall’Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario generale.

9.8 - Il Presidente dell'Assemblea nomina anche due scrutatori, scelti tra i presenti, che lo assistono nello spoglio delle schede quando l'Assemblea determini di deliberare con voto segreto sulle nomine o su altro argomento di sua competenza .

Articolo 10 - Validità dell’Assemblea dei soci. Numero legale.
10.1 - L'Assemblea dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione almeno la metà dei soci. Per lo scioglimento dell'Associazione occorre in ogni caso la presenza di almeno i due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione.
10.2 - Il socio può delegare per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione un altro socio a partecipare all'Assemblea, sempre che il delegato non sia componente un revisore. Il socio delegato non può rappresentare più di tre altri soci e deve consegnare al segretario, prima dell'inizio dell'Assemblea, la o le deleghe in suo possesso.

Articolo 11 - Esercizio del diritto di voto
11.1 - Ogni socio ha diritto ad un voto per le deliberazioni assembleari in conformità all’art. 3, e all’art. 13 del presente Statuto. Sono sospesi dal diritto di voto i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota annuale di adesione nell'anno precedente all'assemblea, nonostante il formale sollecito ricevuto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte in osservanza di quanto espresso all'art. 3 e all’art. 13 del presente Statuto.

Articolo 12. Deliberazioni sulla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo
12.1 - Nelle deliberazioni che riguardano loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto né possono rappresentare altri soci.

Articolo 13 - Le modalità di deliberazioni nell’Assemblea dei soci
13.1 - Le deliberazioni che non richiedono maggioranze qualificate ai sensi dello Statuto o del codice civile sono prese, per alzata di mano, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei soci presenti conteggiati nei modi espressi all'articolo 3 . Gli astenuti si computano come votanti. Nel procedere alla prima votazione della riunione il segretario generale comunica all’Assemblea il valore ponderato dei voti dei soci delle diverse categorie ai sensi dell’art. 3.
13.2 - Il Consiglio direttivo può proporre all’Assemblea un regolamento sulla elezione degli organi statutari, le modalità di presentazione delle candidature e per le revoche delle cariche statutarie.
13. 3 - Le deliberazioni assembleari debbono essere riportate nei verbali trascritti nell'apposito Libro delle assemblee e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 14. Il Presidente
14.1 - La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente. Il Presidente ha la facoltà di delegare anche in giudizio con potere di proporre azioni, domande e di resistervi in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni, rinunce e compromessi. Ha facoltà, congiuntamente con il Segretario generale, di richiedere l’apertura e la chiusura di conti e rapporti bancari e postali, di operare le relative movimentazioni. Formula e convoca, d’intesa con il Vice Presidente ed il Segretario generale l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
14.2 Il Presidente, è eletto dall’Assemblea con la maggioranza qualificata di 2/3 dei votanti. Il Presidente rappresenta tutte le categorie di soci di cui alle lettere a), b), dell'art.4.3.; convoca e presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio direttivo, sovrintende alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio direttivo.
14.3 In qualsiasi ambito, in caso di parità nella votazione è determinante il voto del Presidente.

Articolo 15. Il Vice Presidente
15.1 - Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di suo impedimento o assenza e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente. Condivide con il Presidente ed il Segretario generale l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo per la realizzazione del programma annuale di iniziative e progetti dell’Associazione.
15.2 - Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza qualificata di 2/3 dei votanti.

Articolo 16 - Il Segretario Generale
16.1 - Il Segretario Generale dell'Associazione, proposto tra i soci di cui alla lettera a) dell'art. 3, è eletto dall’Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Il Segretario Generale rappresenta tutte le categorie di soci.
Il Segretario Generale collabora con il Presidente e con il Vice Presidente alla realizzazione dell'indirizzo politico dell'Associazione, alla sua promozione ed alla attuazione del programma di iniziative e progetti, cura la tenuta del libro delle Assemblee e del libro del Consiglio direttivo. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, ne dirige gli uffici. Collabora alla redazione del programma triennale, predispone il piano annuale preventivo del fabbisogno di risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi annuali, da sottoporre al Consiglio direttivo e all'approvazione dell'Assemblea, sentito il Presidente. Congiuntamente al Presidente ha facoltà di effettuare l’apertura e la chiusura e la movimentazione di conti e rapporti bancari e postali.

Articolo 17 - Il Consiglio direttivo
17.1 Il Consiglio direttivo è l’organo di attuazione delle decisioni assembleari e di istruttoria delle deliberazioni riguardanti la programmazione delle iniziative dell’associazione nonché di tutte le decisioni riguardanti la redazione del bilancio, in collaborazione con il segretario generale, e delle decisioni di spesa di competenza dell’assemblea.
Il Consiglio direttivo ha anche poteri di proposta nei confronti dell'Assemblea e di verifica delle iniziative adottate dal Presidente, dal Vicepresidente e del Segretario Generale.
17.2 – il Consiglio direttivo può autorizzare autonomamente spese entro i limiti previsti dal regolamento interno con successiva ratifica o revoca alla prima riunione utile dell’assemblea.
17.3 - Il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti con gli stessi criteri stabiliti per l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario Generale, è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente e dal Segretario Generale che ne fanno parte di diritto e da un massimo di ulteriori otto membri di cui la metà nominati tra i soci di cui all'art. 3.1, lettera a), e l'altra metà nominati tra i soci di cui all'art. 3.1, lettera b) .
17.4 - Il Consiglio direttivo, oltre ai compiti propri e a quelli di volta in volta attribuiti dall’Assemblea dei soci, ha la facoltà di proporre tutte le iniziative che, pur se non programmate, siano giudicate utili ed opportune.
17.5 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario Generale, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
17.6 - Il Consiglio deve essere convocato anche quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Non sono ammesse deleghe. Ogni associato può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
17.7 – Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Articolo 18 - Revisori
18.1 - La funzione di revisione legale dei conti viene esercitata dai Revisori che, su decisione e nomina dell’Assemblea dei soci, possono essere da una a tre persone esperte di materie amministrativo contabili e finanziarie, anche non espressione diretta dei soci, iscritte nel registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica un anno e comunque fino all’approvazione del bilancio consuntivo del periodo; il mandato può essere prorogato per il triennio corrispondente alla nomina delle cariche assembleari. L’Assemblea nomina anche un revisore supplente che subentra al titolare o ad uno dei titolari, qualora necessario.
18.2 - Quando un revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea dei soci provvede alla nomina del nuovo revisore, ferma la scadenza indicata per il componente cessato.
18.3 - Ai Revisori compete:
- controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge e dell’eventuale regolamento amministrativo-contabile approvato, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili;
- presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico finanziario;
- richiedere, se ritenuto necessario ed in riferimento al primo comma del presente articolo, la convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 19 - Fondo comune e mezzi patrimoniali
19.1. Il fondo comune è costituito dalle quote dei soci, dai contributi anche straordinari, da donazioni, lasciti e liberalità e dai beni acquistati a norma dell'articolo 37 del codice civile; nonché proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari; beni mobili ed immobili, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura, pervenuti all’Associazione da parte di soggetti pubblici o privati.
19.2. Per le spese istituzionali e per quelle di funzionamento e di amministrazione l'Associazione può disporre anche:
a) dei proventi delle sottoscrizioni, delle manifestazioni ed altre iniziative ed attività patrocinate, promosse, organizzate e gestite dall'Associazione;
b) di eventuali oblazioni, liberalità, contributi, borse di studio, assegni, premi, rette, rimborsi e concorsi spese, sussidi anche di enti pubblici e privati.
19.3. La misura dei contributi è stabilita dall'Assemblea dei soci in ragione dell'appartenenza dei soci alle categorie indicate all’articolo 3.
19.4. Tutti i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale.
19.5 Qualora la quota annuale sia versata non in forma monetaria ma in modo diverso ed equivalente sotto forma di fornitura di beni e/o servizi da destinare al fondo comune patrimoniale la sua opportunità nonché congruità è sempre determinata dall'Assemblea dei soci.
19.6. L'anno finanziario comincia con il primo Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Nell’Associazione vige l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizione statutarie.
19.7. Per ogni anno finanziario il Presidente presenta all'Assemblea dei soci:
- entro il primo semestre dell’anno il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa, delle eventuali gestioni con contabilità separata.
- entro il 15 marzo il programma triennale delle attività, e la sua articolazione annuale, ed il bilancio preventivo dell’anno successivo. Il Programma, preventivamente approvato dal Consiglio direttivo, è costituito da:
a) Obiettivi di spesa articolati in Progetti di lavoro
b) Durata temporale dei Progetti
c) Importi annuali di spesa
d) Descrizione operativa dei Progetti
19.8 - Il Consiglio direttivo può emanare un regolamento contabile relativo, tra l’altro, alla redazione e alle procedure di modifica del programma triennale e dei piani annuali di spesa.
19.9 - Ciascun bilancio è corredato da una relazione dei Revisori che illustra il contenuto del bilancio stesso; i-l Presidente illustra l'andamento dei fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio con particolare riguardo ai programmi e attività allo studio, in corso e realizzati.
19.10. L'Assemblea delibera, con il parere favorevole dei Revisori, i regolamenti amministrativo-contabili contenenti le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci.

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Durata e scioglimento
20.1. L'Associazione ha durata indeterminata.
20.2. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei soci, la quale:
a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio;
b) determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti in relazione all'esito della liquidazione.
20.3. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione vige l’obbligo di devolvere il patrimonio di Consumers’ Forum ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 - Norme di Rinvio
Articolo 21.1. Per quanto non contemplato e regolato da questo Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private, non aventi fini di lucro.

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