piccioliniQualsiasi voglia essere l'angolatura da cui partire, parlare di credito e di quello ai consumatori in particolare è, oggi, molto difficile. Per l'accesso al credito i richiami delle imprese,quasi dieci milioni di cittadini che non hanno un rapporto bancario, né attivo né passivo, la riduzione del credito concesso, sono un continuo campanello d'allarme.


Per la gestione dei crediti, la crisi, le difficoltà finanziarie delle famiglie e delle imprese, particolarmente medio piccole, sono sotto gli occhi di tutti.


C'è poi l'aspetto legislativo, europeo e nazionale, di primo e di secondo grado. Normazione che pone imprese bancarie e consumatori di fronte a continue modifiche e aggiornamenti, spesso neppure di facile comprensione.


Quest'aspetto è spesso riservato alle istituzioni o al management delle aziende e gli operatori e i clienti si trovano solo ad applicarle o a subirle, non semprecon una loro piena conoscenza, mentre i primi a essere coinvolti sono proprio questi ultimi. 


Si vuole, quindi, provare a esaminare questo argomento,lasciando a futuri contributi l'analisi degli
altri aspetti, accesso e gestione del credito, certamente non meno importanti.
Sono ormai cinque anni, almeno, che il comparto del credito è percorso, per quanto importante e utile, da un fiume in piena di nuove normative.


Si potrebbe risalire alle "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"
previste dal Decreto legislativo 262/2005 ma, solo per avere un punto di partenza, nel 2009 furono
emanate le nuove norme sulla trasparenza bancaria che definirono gli standard minimi per la predisposizione dei documenti informativi (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) e disposero che le norme si dovessero applicare sia nella fase precontrattuale, precedente la sottoscrizione del contratto (documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, prevenzione del contenzioso), sia al momento dell'acquisto di prodotti bancari e finanziari (ad esempio, conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) sia durante il rapporto tra intermediario e cliente, sia in fase post-contrattuale (documentazione periodica, gestione del contenzioso).


Nel 2010 il decreto legislativo 141, di recepimento della Direttiva europea 48/98, e i successivi due
decreti correttivi, hanno modificato in maniera sostanziale tutto il comparto del credito al consumo compresa la normativa per lo svolgimento dell'attività bancaria da parte di alcuni operatori.


Il D.Lgs. 11/2010 dello stesso anno, anch'esso di recepimento di normativa europea, relativo alla cosiddetta PSD (Direttiva sui sistemi di pagamento), ha modificato anche parte della normativa sulla trasparenza bancaria.


Nel 2011 ci fu il cambiamento delle modalità di rilevazione dei tassi medi (TEGM ) ai fini della determinazione del tasso di usura.


La legge 3/2012, che ha introdotto il cosiddetto fallimento familiare e le norme per il concordato delle imprese non fallibili. Ancora, la revisione della normativa dell'arbitro bancario finanziario e l'introduzione del conto di base, pur non avendo ancora avuto il successo sperato, e le modifiche fiscali che hanno aumentato e reso più complesse le ritenute fiscali relative ai rapporti bancari.
Il richiamo per i comportamenti degli operatori, sia di Banca d'Italia (ad esempio, per la cessione del quinto) sia dall'IVASS , ex Isvap, (ad esempio, per le assicurazioni collegate alla concessione di un finanziamento).


Saltando interventi "minori", quelli amministrativi, di governance e quelli di altre istituzioni (Antitrust, privacy), e quelli probabilmente dimenticati, a breve entrerà in vigore la nuova normativa sulla trasparenza bancaria e saranno emanati alcuni Regolamenti attuativi; subito dopo (1° febbraio 2014) prenderà avvio l'area unica europea dei pagamenti (SEPA ). Poi, appena approvata in via definitiva, si avvierà il recepimento della Direttiva a livello europeo denominata per il credito residenziale, in Italia credito fondiario e ipotecario.


L'insieme delle norme ha portato a modifiche importanti sia per la struttura degli operatori (unico albo società finanziarie, riforma degli intermediari del credito – agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi – introduzione nel TUB della normativa sul microcredito), sia per migliorare la stabilità del comparto e la correttezza degli operatori (trasparenza, merito creditizio, ecc.), sia
per favorire l'ingresso di nuovi operatori (istituti di pagamento), sia per consentire l'individuazione di nuovi organismi amministrativi e di vigilanza (albo promotori finanziari, organismo degli agenti e dei mediatori, presto quello degli agenti assicurativi e in prospettiva quello dei confidi e del microcredito).

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di Fabio Picciolini
Presidente di Consumers' Forum

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