Secondo la Corte di giustizia dell’Unione Europea le tariffe massime degli avvocati previste dalla legge italiana non ostacolano l'accesso degli avvocati di altri Stati membri al mercato italiano dei servizi professionali. La Corte ha quindi respinto il ricorso presentato dalla Commissione Europea contro le norme italiane che le prevedono.
Sin dal 2005, la Commissione ha richiamato l'Italia sulla possibile incompatibilità delle tariffe delle attività stragiudiziali degli avvocati, estendendo poi la sua diffida alle tariffe giudiziali. La Corte ricorda che, anche se indistintamente applicabili, le misure che pregiudicano l'accesso al mercato da parte di operatori di un altro Stato membro possono costituire delle restrizioni alla libertà di stabilimento o di prestazione dei servizi. In concreto, esse si configurano se questi avvocati non possono penetrare nel mercato dello Stato membro ospitante, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci. Peraltro, la normativa di uno Stato membro non è da considerare restrittiva per il solo fatto che altri Stati applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio.
La Corte ha constatato che la disciplina italiana sugli onorari presenta una flessibilità che sembra permettere il corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione.
News