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Una risparmiatrice ha ottenuto il rimborso dell'intero capitale investito in una polizza index linked. Il Tribunale di Ferrara ha sancito la nullità del contratto precisando che, nel momento in cui una polizza vita viene collegata ad azioni o obbligazioni, la compagnia deve stipulare una vera e propria operazione finanziaria e non un contratto assicurativo. Grazie all'intervento di Confconsumatori, la risparmiatrice ha ottenuto la restituzione integrale del capitale investito, pari a 50.000 euro.

Il Tribunale di Ferrara ha infatti condannato la compagnia di assicurazioni a rimborsare l'intera somma più gli interessi e le spese legali. Il Tribunale, nella sentenza, ha spiegato che il fatto che una polizza vita sia garantita da azioni e obbligazioni, all'andamento dei quali sia subordinata la quantificazione dell'importo spettante al cliente, comporta la ricorrenza di un contratto non assicurativo, a maggior ragione neanche di un'assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni.

Ed è quindi necessario applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98), in particolare l'art. 23, il quale richiede, sotto pena di nullità, la forma scritta non solo del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, ma anche di quello generale d'investimento destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra banca e cliente. Mancando quest'ultimo, il Tribunale ha sancito la nullità del contratto generale e dell'investimento camuffato sotto il nome di polizza assicurativa.

Secondo il Tribunale, infine, non ha alcun rilievo il fatto che col d.lgs. n. 303 del 2006 sia stata aggiunta la lettera W bis, in forza della quale anche "i prodotti finanziati emessi da imprese di assicurazione" sono stati sottoposti alla disciplina dell'intermediazione finanziaria. Questa norma, si legge nella sentenza, è "meramente interpretativa, destinata ad eliminare contrasti ermeneutici sorti in ordine all'assoggettabilità dei prodotti in parola alle norme del TUF. Con l'effetto che, anche a prescindere da tale precisazione e quindi anche prima della modifica del d.lgs. cit., i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione rientravano a pieno titolo nella disciplina dell'intermediazione finanziaria".