"Con l'adozione di questo Regolamento anche i passeggeri italiani nel trasporto su autobus godranno, finalmente, di un livello di tutela pari a quello adottato da anni negli altri Paesi europei": sono le parole con cui il presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Andrea Camanzi, commenta l'approvazione da parte dell'Authority del regolamento per la tutela dei passeggeri degli autobus.
Attraverso un modulo di reclamo, ci si potrà rivolgere all'Autorità (in seconda istanza) per segnalare diversi problemi, da condizioni contrattuali discriminatorie all'informazione ai passeggeri sui suoi diritti e sul viaggio.
Il Consiglio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, informa una nota, ha approvato il "Regolamento" e il "Modulo di reclamo" per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 181/2011. I documenti sono disponibili sul sito internet dell'Autorità. Commenta il presidente Camanzi: "La tempestiva decisione dell'Autorità assicura alla nostra regolamentazione in materia di diritti dei passeggeri uniformità con quella europea e rende più appetibile il trasporto di linea su autobus a lunga percorrenza, in concorrenza con quello ferroviario e il corto raggio del trasporto aereo. Dopo la regolamentazione delle tutele dei passeggeri nel trasporto aereo, ferroviario e in autobus, manca ora solo quella dei passeggeri via mare, all'esame del Governo, per assicurare a qualunque viaggiatore in Europa la stessa protezione, a prescindere dal mezzo di trasporto scelto».
In base al "Regolamento" i passeggeri che abbiano già presentato reclamo all'impresa di trasporto su autobus, potranno rivolgersi – anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi – in seconda istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, per segnalare le violazioni degli obblighi di cui al Regolamento 181/2011 dell'Unione Europea da parte dell'impresa di trasporto. Sulla base del reclamo fatto dal passeggero – relativo a casi diversi, come condizioni contrattuali, ritardi e soppressioni, mancata assistenza, informazioni sul viaggio e sui diritti del passeggero – potrà essere avviato un procedimento dell'Autorità,con una possibile sanzione a carico dell'impresa.
Per i servizi di trasporto su autobus le sanzioni si riferiscono a violazioni del contratto di trasporto; violazioni degli obblighi relativi a persone con mobilità ridotta; violazioni dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo; violazioni del diritto all'informazione e ai reclami. I servizi per i quali possono essere presentati reclami sono quelli "regolari", non quelli "occasionali". Inoltre, per i servizi di trasporto su autobus la cui distanza prevista sia inferiore a 250 km, sono applicabili solo alcuni motivi di reclamo – nel dettaglio, condizioni contrattuali o tariffe discriminatorie, inosservanza degli obblighi a tutela delle persone con disabilità o mobilità ridotta, informazione al passeggero sul viaggio e sui suoi diritti, mancata adozione del sistema per il trattamento dei reclami, mancata comunicazione dell'esito definitivo del reclamo. All'Autorità non è invece attribuita competenza a dirimere le controversie tra consumatori e imprese, né a sanzionare i soggetti regolati per i casi di risarcimento e assistenza in caso di incidenti.
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