Altolà a recensioni farlocche, a prezzi personalizzati selvaggi, a pubblicità mascherate da risultati di ricerca sulle piattaforme di commercio elettronico. Sono alcune delle barricate tirate su dal decreto legislativo di recepimento della direttiva, ormai in vista del traguardo.
Stop al far west nei mercati on line: altolà a recensioni farlocche, a prezzi personalizzati selvaggi, a pubblicità mascherate da risultati di ricerca sulle piattaforme di commercio elettronico. Sono alcune delle barricate tirate su dal decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/2161, ormai in vista del traguardo. Il testo, che novella il codice del consumo (n. 206/2005), è oggi all'esame del consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.
INGANNI ON LINE. La novella pretende trasparenza sui criteri utilizzati dalle piattaforme internet per rispondere alle ricerche di prodotti: il consumatore ha diritto di sapere in base a quale algoritmo, se si digita una parola chiave, un certo prodotto compare per primo. Tutti i parametri di classificazione dei prodotti dovranno, quindi, essere esposti in chiaro, in un'apposita sezione del sito, direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati. Sempre nell'ambiente on line è un inganno elencare risultati di una ricerca, senza che sia chiaramente indicato quale di questi sia un annuncio pubblicitario a pagamento o, comunque, se sia stato pagato un prezzo per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno dei risultati. È un imbroglio anche il bagarinaggio digitale di biglietti per eventi, rastrellati con strumenti di aggiramento automatizzato del numero di biglietti acquistabili pro capite.
RECENSIONI IN RETE. Le bacheche virtuali delle recensioni dei consumatori sui prodotti devono essere corredate da una avvertenza, in cui il commerciante elettronico chiarisce se e come garantisce che le recensioni siano state scritte da chi ha veramente acquistato il prodotto. Viene codificato come ingannevole indicare che le recensioni sono genuine, se non si usano filtri per scremare le recensioni fasulle, così come lo è assoldare qualcuno per postare false recensioni sui social network o farlo da sé per promuovere i propri prodotti.
DATI PERSONALI BARATTATI. Viene ufficializzato anche nel codice del consumo che il consumatore può barattare i propri dati personali con contenuti digitali o servizi digitali.
INFO DIGITALI E NO. La novella scrive una norma ad hoc per le informazioni precontrattuali da dare ai consumatori quando si opera sul mercato digitale e aggiunge, poi, alcune notizie da dare al consumatore sia sul web sia nella vita reale: si tratta delle condizioni di assistenza, funzionalità, compatibilità e interoperabilità dei contenuti e dei servizi digitali.
PRICING. Viene tolto il velo al pricing dinamico e al consumatore bisogna dire se il prezzo, preventivato on line, sia stato personalizzato con un algoritmo.
RECESSO DIGITALE. Si disciplina la sorte dei dati dei consumatori dopo il recesso dall'acquisto di contenuti e servizi digitali: il venditore deve restituire i contenuti forniti o creati dal consumatore durante l'utilizzo, e deve farlo in un tempo ragionevole, senza ostacoli o spese, e in un formato di uso comune e leggibile. Per converso, il venditore può bloccare l'accesso al servizio disdettato, anche disattivando l'account dell'utente. D'altra parte, a carico del consumatore recedente scatta l'obbligo di cessare di utilizzare contenuti e servizi digitali e dal metterli a disposizione di terzi.
TUTELE ANALOGICHE. Viene inserita tra le pratiche commerciali ingannevoli il marketing di prodotti diversi contrabbandati come identici. Si prevede che gli annunci di riduzione del prezzo devono indicare quello praticato nei 30 giorni precedenti (eccettuati i prodotti presenti sul mercato da meno di 30 giorni e i prodotti agricoli e alimentari deperibili). Si prolunga a 30 giorni il termine per l'esercizio del diritto di recesso del consumatore, con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti.
SANZIONI. Il decreto modifica la disciplina delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza: tra l'altro, si alza da 5 a 10 milioni il massimo della sanzione per le pratiche commerciali scorrette e si prevede la sanzione da 5 mila euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie. Si consente, infine, al consumatore di chiedere i danni provocati da pratiche commerciali sleali.
Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi