Il Consiglio ha adottato il suo mandato sulle misure che adattano la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) alle “sfide del mondo digitale”. Facilitare la risoluzione alternativa delle controversie per tutelare i consumatori nei reclami contro le aziende. E fare in modo che gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, o ADR (Alternative Dispute Resolution), siano adattati all’era digitale. Con questi obiettivi, e qualche correttivo alla proposta della Commissione europea, il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale su un pacchetto di misure per adattare il quadro delle ADR alle “sfide del mondo digitale”.
Il 25% dei consumatori riscontra un problema che merita un reclamo ma un terzo non agisce, spesso perché sono coinvolte piccole somme. Così nella Ue ogni anno vengono risolte solo 300 mila controversie ammissibili attraverso ADR mentre potrebbero essere mezzo milione estendendo l’ambito di applicazione delle ADR e l’obbligo per le aziende di rispondere ai reclami dei consumatori.
Ieri il Consiglio ha adottato dunque il suo mandato negoziale, che formalizza la posizione del Consiglio e conferisce alla presidenza del Consiglio un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo.
“Molti consumatori che si trovano ad affrontare un disaccordo con un’azienda si rifiutano di intentare una causa a causa delle piccole somme coinvolte, dei lunghi tempi di procedura o della mancanza di fiducia nella possibilità di raggiungere una soluzione soddisfacente – spiega il Consiglio – I meccanismi ADR consentono ai consumatori di risolvere le loro controversie con le aziende prima di andare in tribunale”.
Il mandato del Consiglio riguarda la revisione della direttiva ADR e il regolamento sulla cessazione della piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR). Il mandato limita l’ambito della direttiva alle controversie contrattuali e al territorio europeo e autorizza la Commissione a sostituire l’attuale piattaforma ODR con un nuovo strumento interattivo digitale.
La risoluzione delle controversie secondo la Commissione
La proposta della Commissione, spiega una nota, “amplia l’ambito della direttiva per includere tutte le dimensioni delle leggi UE sulla tutela dei consumatori e tutti i tipi di aziende, compresi i commercianti extra-UE. La direttiva rivista mira a coprire nuovi tipi di pratiche sleali (ad esempio interfacce e pubblicità manipolative o meccanismi di geo-blocking) che la direttiva attuale non copre”.
Inoltre protegge la libertà delle aziende di impegnare nell’ADR o di andare in tribunale. Se un consumatore chiede l’ADR le aziende devono rispondere entro 20 giorni lavorativi.
ADR, il mandato del Consiglio
Il mandato del Consiglio interviene prima di tutto sul campo di applicazione della direttiva ADR e limita l’ambito alle controversie che derivano da un contratto, anziché consentire che includa controversie extracontrattuali come proposto dalla Commissione. Tuttavia, spiega una nota, “il mandato chiarisce che gli obblighi contrattuali includono le fasi precedenti alla conclusione di un contratto (ad esempio pubblicità, fornitura di informazioni) e successive alla fine di un contratto (ad esempio utilizzo di contenuti digitali)”.
Gli stati membri, sulla base della legislazione nazionale, potranno decidere sull’applicazione delle procedure ADR alle controversie con i commercianti di paesi terzi. Il mandato negoziale chiarisce che l’ADR è accessibile sia in formato digitale che non digitale, per mantenere un elevato livello di protezione dei consumatori.
Le aziende dovranno informare in anticipo i consumatori quando vengono usati sistemi automatizzati non ad alto rischio (ad esempio bot o intelligenza artificiale) nei processi decisionali ADR, come nel caso dei sistemi ad alto rischio coperti dall’Artificial Intelligence Act.
Viene inoltre esteso da 20 giorni a 40 giorni lavorativi, in caso di controversie complicate o in circostanze eccezionali, il periodo in cui i commercianti dovranno rispondere una richiesta di un ente ADR. Il consumatore dovrà essere informato dell’estensione. Dopo tale periodo, se il trader non ha risposto, l’ente ADR può considerare che il trader si sia rifiutato di partecipare. I trader non devono rispondere quando la loro partecipazione è obbligatoria, quando gli esiti ADR possono essere raggiunti senza il loro consenso a partecipare o quando si sono già impegnati contrattualmente ad ADR, poiché la loro risposta è inutile in tali casi.
Gli Stati avranno ora un anno in più per definire le procedure legislative nazionali.