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La Corte Ue riconosce un’estensione della responsabilità a tutela dei consumatori.

Se un prodotto è difettoso, anche il fornitore può essere ritenuto responsabile come se fosse il produttore, quando al consumatore appare come tale. È questa, in sintesi, la conclusione di una vicenda giudiziaria su cui si è espressa anche la Corte Ue, sottolineando un’estensione di responsabilità del produttore al fornitore, e che ha visto rafforzate le tutele dei consumatori nel caso di acquisto di auto difettose.

Con la sentenza 32673, depositata ieri, infatti, la Cassazione non solo ha respinto il ricorso di una nota casa automobilistica americana con stabilimenti produttivi in Germania, ma ha anche chiarito che il risarcimento per il danno subito – nel caso analizzato, si trattava del mancato funzionamento dell’airbag – può essere richiesto direttamente al fornitore della vettura se quest’ultimo è apparso al consumatore/acquirente come il produttore. La situazione, piuttosto particolare ma non così insolita nel settore della vendita di automobili, si verifica quando il nome di chi fornisce/vende la vettura o un elemento distintivo coincide con quello di chi effettivamente fabbrica il veicoli.

L’inizio della vicenda
L’iter giudiziario è iniziato quando un consumatore aveva citato in giudizio il fornitore della propria vettura, basandosi sul fatto che, data la coincidenza parziale del nome, fosse lui il produttore del veicolo. Il fornitore si era difeso affermando di essere, appunto, solo un fornitore e che del difetto di fabbricazione avrebbe dovuto rispondere il produttore effettivo. Il Tribunale di primo grado, però, accoglieva la domanda del consumatore, dichiarando la responsabilità extracontrattuale della società per il difetto di fabbricazione dell’airbag.

L’intervento della Corte Ue
Dopo il passaggio in secondo grado, si è giunti a richiedere l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, la Cassazione ha chiesto alla Corte Ue se sia conforme alla direttiva 85/374/CEE l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore.

La risposta, in breve, è sì. Con la sentenza C-157/23 (Ford Italia), i giudici europei hanno, infatti, affermato che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE va interpretato nel senso che «il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una ‘persona che si presenta come produttore’ di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore».

Estensione della responsabilità
Per cui, tornando alla vicenda in questione, può essere considerato un produttore anche chi non fabbrica materialmente le automobili, ma semplicemente le distribuisce – nel caso analizzato dalla Corte Ue, in un altro Paese membro dell’Ue –, quando la concidenza di elementi distintivi lo fa percepire come tale al consumatore. D’altronde, ed è forse proprio questo il punto su cui fare leva per rafforzare le difese dei consumatori, il fatto che ci sia una concidenza – anche parziale – fra produttore e fornitore è motivo di maggior fiducia da parte del consumatore, quasi un “simbolo di qualità e garanzia”. Così, è nel diritto del consumatore rivalersi, in caso di difetti, non solo sul produttore vero e proprio (magari non noto), ma anche sul fornitore, dato che la loro responsabilità è solidale.

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