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L’accordo politico raggiunto sul pacchetto Omnibus I segna un cambio di passo profondo nelle politiche europee sulla sostenibilità d’impresa. Le norme su rendicontazione ESG e due diligence vengono riscritte in chiave di semplificazione, riducendo drasticamente il numero di aziende direttamente obbligate. Ma la sostenibilità non esce dall’agenda: cambia forma, perimetro e modalità operative.

Per commercialisti, consulenti aziendali e professionisti della compliance, il nuovo scenario impone una revisione immediata delle procedure e dei sistemi di governance, con effetti già visibili sulle pianificazioni 2026–2029.

Rendicontazione ESG: il perimetro si restringe
Il primo intervento rilevante riguarda la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). L’accordo tra Parlamento europeo e Consiglio innalza in modo significativo le soglie dimensionali. Non saranno più obbligate a rendicontare le imprese con almeno 250 dipendenti o 50 milioni di fatturato, come previsto dalla versione originaria della direttiva. Con Omnibus I, l’obbligo scatterà solo per le aziende con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato netto. Il risultato è una platea molto più ristretta di soggetti coinvolti. Molte imprese di medie dimensioni escono dal perimetro e possono interrompere o ridimensionare i progetti di compliance avviati in vista delle scadenze originarie.

La semplificazione ha un impatto immediato sui sistemi amministrativi e di controllo: meno strutture dedicate, meno costi, meno complessità. Tuttavia, l’assenza dell’obbligo formale non equivale a una totale deregulation.

Clienti, gruppi multinazionali, banche e investitori continueranno a richiedere informazioni ESG. Su questo punto il trilogo introduce una tutela importante: le imprese sotto soglia potranno rifiutare richieste informative non conformi agli standard volontari, evitando che gli oneri della rendicontazione vengano scaricati a cascata sulle PMI.

Anche il contenuto dei report cambia. La rendicontazione diventa più quantitativa e focalizzata sui dati essenziali, riducendo la componente narrativa. Per i professionisti significa meno documenti complessi e più attenzione alla selezione delle metriche rilevanti.

Due diligence: soglie più alte e approccio basato sul rischio

Ancora più incisive le modifiche alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D). L’accordo innalza la soglia di applicazione a 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato, riducendo drasticamente il numero di imprese direttamente soggette agli obblighi di due diligence. Ma il vero cambiamento è metodologico. La UE abbandona l’idea di una mappatura completa e sistematica delle catene di fornitura e introduce un approccio risk-based.

Le imprese potranno concentrare l’analisi sui segmenti della filiera in cui è più probabile il verificarsi di impatti negativi su diritti umani e ambiente. Entra così nella normativa il principio di proporzionalità: non conta più l’estensione geografica della filiera, ma il livello di rischio effettivo. Questo alleggerisce gli oneri, ma richiede competenze più sofisticate. La valutazione del rischio non può essere formale: servono dati, strumenti analitici e processi di monitoraggio periodico.

Viene inoltre ridimensionato l’“effetto a cascata”. Le grandi imprese obbligate non potranno più chiedere informazioni non necessarie a fornitori e partner esclusi dal perimetro. Le PMI beneficiano così di flussi informativi più gestibili, pur restando coinvolte indirettamente nei segmenti considerati critici.

Responsabilità e sanzioni: più frammentazione normativa

Sul fronte dell’enforcement, il trilogo elimina uno degli elementi più ambiziosi della CS3D: il regime europeo armonizzato di responsabilità civile. La responsabilità torna agli Stati membri, con il rischio di una disciplina frammentata e differenze significative tra Paesi. Per i gruppi multinazionali questo significa maggiore complessità operativa e la necessità di analizzare con attenzione i quadri normativi nazionali.

Resta però una sanzione amministrativa rilevante: fino al 3% del fatturato mondiale. Un deterrente che impone sistemi di governance solidi, procedure documentali tracciabili e registri di due diligence adeguati. Anche le imprese formalmente escluse non sono del tutto fuori gioco: le responsabilità possono estendersi ai partner commerciali inseriti nei segmenti di rischio della catena del valore.

Addio ai piani di transizione climatica obbligatori

Tra le novità più discusse c’è l’eliminazione dell’obbligo europeo dei piani di transizione climatica nell’ambito della due diligence.

Le imprese non dovranno più dimostrare, a livello UE, la compatibilità del proprio modello di business con l’Accordo di Parigi. Il carico documentale si riduce, ma si apre un vuoto regolatorio che potrà essere colmato da normative nazionali o dalle richieste dei mercati finanziari.

La transizione climatica diventa quindi una responsabilità gestita su base nazionale o contrattuale. Anche in questo caso, il ruolo dei professionisti sarà decisivo per integrare il tema nei processi di risk management e nelle strategie di accesso ai mercati.

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