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Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva aggiornata che rafforza le protezioni per chi parte, fissando norme chiare su penali, reclami e rimborsi.

Tutelare quanto possibile i viaggiatori, fornendo regole chiare e inequivocabili. Questo l’obiettivo della direttiva aggiornata che, approvata in via definitiva dal Parlamento europeo con 537 voti a favore, due contrari e 24 astensioni (e già provvisoriamente concordata coi paesi Ue), spiega quali viaggi e servizi possono essere classificati come «pacchetto turistico», regolamenta l’uso dei voucher e fissa limiti e condizioni che consentiranno ai consumatori di annullare i propri itinerari senza sobbarcarsi alcun costo.

Il pacchetto turistico
Le regole appena introdotte puntano a semplificare l’approccio del cliente alle offerte di viaggio: l’obiettivo, nello specifico, è aiutarlo a capire quali combinazioni di servizi rappresentino a tutti gli effetti un pacchetto. Gli elementi chiave di cui tenere conto sono, senza dubbio, il momento in cui la vacanza viene prenotata e le modalità. Nel caso di una prenotazione online, ad esempio, che spesso permette al cliente di abbinare servizi offerti da provider diversi, questi potranno essere considerati un pacchetto solo se il primo operatore trasmetterà i dati personali dell’utente agli altri operatori coinvolti e il contratto (relativo a tutti i servizi selezionati e acquistati) sarà concluso entro 24 ore.

Se l’organizzatore della vacanza invita il cliente a prenotare ulteriori servizi da aggiungere, quest’ultimo dovrà essere debitamente informato nel caso in cui non costituiscano un pacchetto con quelli già prenotati.

La direttiva accende poi i riflettori su un tema particolarmente dibattuto: quello dei voucher, di frequente utilizzati come salvagente in caso di cancellazioni di treni o aerei (come accaduto, ad esempio, durante la pandemia) o emessi in forma di gift card. In base alle nuove norme, i consumatori potranno rifiutare il voucher e richiedere invece un rimborso entro 14 giorni. Non solo: i voucher potranno valere massimo un anno e i clienti dovranno essere rimborsati per eventuali voucher scaduti e non utilizzati, per intero o solo in parte. Più restrizioni per le aziende: non potranno limitare la scelta dei servizi di viaggio per i titolari dei buoni.

Penali: perimetro più esteso
Finora i viaggiatori potevano annullare gli itinerari pianificati senza il rischio di penali se nel paese d’arrivo si fossero verificate circostanze inevitabili o straordinarie. Con la nuova disciplina questa chance allarga il suo perimetro: potrà, infatti, essere applicata anche nel caso in cui si verifichino eventi inevitabili e straordinari (o che comunque possano in qualche modo impattare sul viaggio) nel luogo di partenza.

La valutazione delle circostanze sarà ovviamente effettuata caso per caso. E anche le raccomandazioni ufficiali di viaggio potranno essere un’indicazione valida.

Reclami e rimborsi
Ultimo punto della check list, i reclami sui servizi. Quando organizzatori e tour operator ne riceveranno uno, dovranno confermarne la ricezione entro sette giorni e dare al cliente una risposta coerente e motivata entro 60 giorni. In caso di fallimento dell’azienda che gestisce (o che ha gestito) l’organizzazione della vacanza, i consumatori avranno il diritto di essere rimborsati per i servizi cancellati, tramite la garanzia, entro sei mesi - in caso di insolvenza - ed entro nove in caso di fallimenti più complessi. Rimane uguale, invece, la scadenza standard di 14 giorni per i rimborsi in caso di cancellazione del viaggio.

E adesso che succede?
Definite le norme, ora tocca al Consiglio europeo adottare formalmente la direttiva: il testo sarà poi pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrerà ufficialmente in vigore. I paesi dell’Unione europea avranno 28 mesi dalla data di entrata in vigore per recepire il nuovo vademecum nel diritto nazionale e altri sei mesi per iniziare ad applicare concretamente le disposizioni.

 

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