Il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri di bus e pullman è completo. Il Parlamento Europeo ha appena approvato l'anello mancante: l'accordo, raggiunto in terza lettura, dopo due anni di negoziati, con gli Stati membri su un regolamento che dalla primavera del 2013 coprirà tutti i servizi regolari, sia nazionali sia transfrontalieri, per le distanze oltre i 250 km.
Per bus e pullman, le nuove regole prevedono una compensazione fino al 50% del prezzo d'acquisto, oltre al rimborso integrale del biglietto, nel caso più "grave", di annullamento del servizio da parte dell'operatore, senza che questi proponga un mezzo di trasporto o un percorso alternativo e dopo un ritardo di almeno 2 ore. Il passeggero che vuole invece rinunciare al viaggio, in seguito all'annullamento di una partenza o al ritardo di almeno 2 ore e in presenza di un itinerario alternativo proposto, avrà diritto al rimborso integrale del biglietto. Oltre i 90 minuti di ritardo sull'orario di partenza previsto, i passeggeri avranno diritto a un rinfresco.
In caso d'interruzione del viaggio, d'incidente o di un ritardo che implica il pernottamento, l'operatore del viaggio sarà tenuto a offrire fino a 2 notti in albergo entro il massimale di 80 euro. Tale regola non si applica nel caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse. Inoltre, l'operatore dovrà prevedere un rimborso, per un massimale di almeno 1200 euro, in caso di perdita o danneggiamento ai bagagli e sarà responsabile fino alla cifra di 220.000 euro (o di più se lo prevede la legislazione nazionale) in caso di morte o ferite riportate in seguito a un incidente.
Le piccole imprese hanno tempo di adattarsi alle nuove regole: il Parlamento ha concesso agli Stati membri la possibilità di esentare alcuni servizi regolari nazionali per un tempo di massimo 4 anni, rinnovabili una volta. In cambio, i deputati hanno ottenuto l'adozione di una lista di 12 diritti fondamentali che si applicheranno a tutti i servizi regolari indipendentemente dalla distanza percorsa. La lista include le informazioni che devono essere fornite prima e durante il viaggio, il rispetto delle necessità delle persone con handicap o con mobilità ridotta, la garanzia di non discriminazione nell'accesso ai mezzi di trasporto e il diritto all'indennità integrale nel caso di perdita di strumenti di mobilità quali le sedie a rotelle.
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