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L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha varato nuove regole sugli indennizzi applicati da operatori di TLC e televisioni a pagamento: ci saranno indennizzi identici per gli stessi disservizi, misure di compensazione per inadempimenti non compresi nelle Carte dei servizi e l'accredito automatico in bolletta per alcuni gravi disservizi, in seguito alla sola segnalazione degli utenti. Per gli operatori, è previsto l'obbligo di informare i clienti sui casi che danno diritti all'indennizzo.

Le novità sono introdotte dal Regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e di televisione a pagamento, varato dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'obiettivo delle novità è di garantire parità di trattamenti agli utenti che subiscono gli stessi disservizi. Finora, infatti, gli indennizzi applicati in sede di definizione erano basati su quelli determinati autonomamente dai singoli operatori nelle proprie Carte dei servizi, con la conseguenza che l'indennizzo riconosciuto per lo stesso disservizio poteva essere differente a seconda dell'operatore coinvolto e che, in alcuni casi, la somma riconosciuta risultasse inadeguata rispetto al pregiudizio subito dall'utente.

Le misure di compensazione automatica entreranno in vigore dal primo gennaio 2012, per le altre invece bisogna aspettare la pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove norme introducono un criterio minimo di calcolo per determinare l'indennizzo qualora questo non sia riconosciuto direttamente dall'operatore. "L'introduzione di una misura compensativa - spiega l'Agcom - è, peraltro, prevista anche in relazione a disservizi, quali omessa o ritardata portabilità del numero, perdita della numerazione, attivazione di profili tariffari non richiesti e omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici, generalmente non previsti dalle Carte dei servizi degli operatori". Per alcuni disservizi (ritardo nell'attivazione dei servizi richiesti, ingiustificata sospensione o cessazione amministrativa dei servizi) viene introdotto l'obbligo di corresponsione dell'indennizzo in maniera automatica, attraverso l'accredito nella prima fattura utile, a seguito della semplice segnalazione del disservizio da parte dell'utente.