L’Unione Europea è molto attenta ai diritti dei cittadini in viaggio, qualsiasi mezzo di trasporto essi decidano di prendere, dall’autobus all’aereo. Nei primi mesi del 2013 si sono fatti ulteriori passi avanti nella tutela del passeggero. Il 1° marzo 2013 è entrato in vigore un nuovo Regolamento europeo (n. 181/2011) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0001:0012:IT:PDF, che per la prima volta introduce diritti anche per i passeggeri di autobus, imponendo una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni che avranno più responsabilità nei confronti dei passeggeri. Sono circa 70 milioni i cittadini che viaggiano in autobus ogni anno nell’UE; adesso anche questi passeggeri hanno diritto al rimborso in casi di ritardi oltre le 2 ore, cancellazione del viaggio, overbooking e dell’assistenza gratuita in caso di ritardo oltre i 90 minuti. I diritti stabiliti dal regolamento sono analoghi a quelli di cui beneficiano già i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo; e cioè:
- la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;
- il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta (assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità);
- informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio e informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;
- il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a 2 ore rispetto all’ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);
- il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto; in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a 2 ore rispetto all’ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
- un’adeguata assistenza (spuntini, pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle 3 ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);
- il risarcimento per decesso, lesioni, perdita o danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali;
- un sistema per la gestione dei reclami istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri;
- l’istituzione in ogni Stato membro di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre sanzioni.
Sempre a marzo la Commissione Europea ha presentato un nuovo pacchetto di misure che garantiscono ai passeggeri del trasporto aereo nuovi e maggiori diritti in materia di informazione, assistenza e imbarco su un volo alternativo quando rimangono a terra. Previste anche migliori procedure di reclamo, affinché tutti possano effettivamente esercitare i loro diritti. La proposta aggiorna i diritti dei passeggeri in 4 ambiti fondamentali:
- Precisa gli aspetti giuridici poco chiari: diritto a ricevere informazioni sui voli cancellati o in ritardo; circostanze eccezionali; diritti relativi ai ritardi prolungati e ai ritardi in pista; piani di emergenza; diritto all’imbarco su un volo alternativo e diritti relativi alle coincidenze.
- Nuovi diritti: in caso di riprogrammazione del volo, di errori ortografici nei nomi, di danneggiamento del bagaglio e in merito agli obblighi di trasparenza relativi al bagaglio a mano e al bagaglio imbarcato.
- Applicazione, procedure di reclamo e sanzioni: potenziamento del controllo sui vettori aerei da parte delle autorità nazionali ed europee (monitoraggio e indagini comuni); migliore gestione dei reclami e applicazione dei diritti individuali (compreso l’obbligo per le compagnie aeree di rispondere ai reclami entro due mesi); insolvenza.
- Oneri finanziari sproporzionati: limiti all’assistenza, limiti per le operazioni regionali, condivisione dell’onere economico.
Infine, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ricorda periodicamente, con le sue sentenze, quali sono i diritti dei passeggeri aerei previsti dal Regolamento europeo n. 261/2004. Il regolamento prevede che i passeggeri di un volo che arriva a destinazione finale con tre o più ore di ritardo hanno diritto ad una compensazione pecuniaria compresa tra 250 e 600 euro, a seconda della lunghezza del volo ed hanno diritto ad assistenza adeguata e gratuita. Questi diritti sono validi anche se il volo fa ritardo o viene cancellato per cause di forza maggiore, come l’eruzione del vulcano islandese che, nell’aprile 2010 provocò la chiusura dei cieli europei e la cancellazione di diversi voli. La Corte di Giustizia ha precisato che l’evento rientra tra le circostante eccezionali che impongono alla compagnia aerea l’obbligo di assistere gratuitamente il passeggero per tutta la durata dell’attesa, con bevande, pasti e, se necessario, una sistemazione in albergo, compreso il trasporto e la possibilità di comunicare con terzi. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133245&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3644789
In un’altra sentenza recente la Corte di Giustizia dell’UE ha ricordato che il passeggero di un volo che arriva a destinazione finale con tre o più ore di ritardo ha diritto ad una compensazione pecuniaria anche se il volo ha una o più coincidenze. Non incide sul diritto di compensazione il fatto che il ritardo del volo iniziale non abbia superato i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione Europea; il ritardo deve essere valutato rispetto all’orario di arrivo previsto a destinazione dell’ultimo volo. Se non fosse così ci sarebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i passeggeri aerei (quelli con un unico volo e quelli con più coincidenze) che comunque subiscono uno stesso disagio. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134201&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3644977