Il Governo ha varato in prima lettura il decreto legislativo che istituisce l’azione rappresentativa (transfrontaliera o nazionale) senza modificare le norme esistenti ma aggiungendo un’altra procedura.

Alle regole della legge 31/2019 stanno per affiancarsi le disposizioni della nuova direttiva comunitaria 2020/1828 recepite in prima lettura dal Governo. Le associazioni dei consumatori degli Stati dell’Unione europea potranno proporre class action nel nostro Paese e quelle italiane negli altri Stati Ue, sia per bloccare i comportamenti illeciti sia per ottenere un risarcimento del danno. Il Governo ha approvato in via preliminare il Dlgs che recepisce la direttiva Ue 2020/1828, sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

La scelta di non modificare l’attuale legge sulla class action (la 31/2019) ma di dar vita a una nuova procedura («l’azione rappresentativa») che si affianca e, in parte, si sovrappone, alle azioni collettive previste dalla legge n.31 rischia però di creare un intrico normativo e problemi applicativi. Si moltiplicano, inoltre, gli elenchi (ciascuno con i propri requisiti) per le associazioni autorizzate a presentare le azioni di classe.

Il provvedimento è ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri. Dovrà poi ricevere il secondo e definitivo via libera del Consiglio dei ministri. L’entrata in vigore è prevista per il 25 giugno 2023.

L’azione transfrontaliera
Richiesta dalla direttiva Ue, l’azione rappresentativa transfrontaliera potrebbe riguardare settori come l’e-commerce, l’energia o i servizi finanziari, dove gli illeciti hanno spesso dimensione sovranazionale.

È caratterizzata dal fatto che lo Stato in cui viene presentata non coincide con quello dell’ente che la propone. In Italia potrà quindi essere promossa da associazioni di altri Stati presenti nell’elenco tenuto dalla Commissione Ue, mentre le organizzazioni italiane potranno fare lo stesso nei Paesi Ue.

I promotori avranno quindi la possibilità di scegliere il Paese in cui avviare l’iniziativa, anche in base alla normativa di quello Stato (efficacia, velocità, ecc.).

Il nuovo iter e la legge 31
L’azione rappresentativa viene introdotta nel Codice del consumo: riguarderà quindi la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e avrà un raggio d’azione più limitato rispetto alla class action prevista dalla legge 31/2019.

La riforma approvata nel 2019 dal primo Governo Conte ha infatti allargato il campo di applicazione della class action estendendo sia la platea dei potenziali ricorrenti (non più solo consumatori, ma tutti i cittadini, le imprese e i professionisti), sia quella degli illeciti contestabili che oggi includono oltre alle responsabilità contrattuali anche tutte quelle extracontrattuali. E lo ha fatto proprio spostando la normativa dal Codice del consumo al Codice di procedura civile.

«Speravamo che il recepimento della direttiva fosse l’occasione per rivedere e integrare la normativa esistente - sottolinea Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo -. E invece ricompare una class action consumerista che si va ad affiancare a quella del Codice di procedura civile. Ma il problema maggiore è che nessuna delle due funziona bene perché il percorso che porta dalla sentenza di accoglimento ai risarcimenti ricorda quello fallimentare ed è di una complessità mostruosa».

Quando la tutela riguarda gli interessi collettivi dei consumatori, ci saranno quindi due binari: quello della class action disciplinata dalla legge 31/2019 e quello della nuova azione rappresentativa (che può essere promossa sia da associazioni straniere che italiane, anche in modo congiunto). L’iter procedurale è analogo perché il Dlgs approvato nelle scorse settimane rimanda al percorso stabilito dalla legge n.31.

«Nella materia contrattuale si crea una sovrapposizione che andrebbe disciplinata – osserva Confindustria – altrimenti si rischia che, per lo stesso fatto e contro la stessa impresa, vengano azionati due strumenti diversi da parte di soggetti differenti. Il Dlgs non tocca, inoltre, i punti critici della normativa esistente e cioè l’adesione dopo la sentenza di accoglimento, che rende possibili comportamenti opportunisti, e i compensi premiali per difensori e promotori. Bisogna evitare il contenzioso strumentale».

La moltiplicazione degli elenchi
In Italia, le azioni potranno essere promosse dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale presenti nell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico.

All’interno di questo elenco nascerà però una sezione speciale dedicata ai soggetti legittimati a promuovere le azioni transfrontaliere, con requisiti di accesso differenti.

In base alla legge 31 è, poi, già stato istituito un elenco delle organizzazioni abilitate a proporre le class action, tenuto in questo caso dal ministero della Giustizia e con requisiti d’accesso ancora diversi (ma il primo popolamento è avvenuto trasferendo le associazioni presenti nell’elenco del ministero dello Sviluppo economico).

Il finanziamento di terzi
Anche se non lo disciplina espressamente, il Dlgs menziona il cosiddetto third party litigation funding, istituto molto dibattuto che permette a un terzo di finanziare l’azione in cambio di una remunerazione calcolata sulla base di quanto ottenuto se l’esito è favorevole.

Il Dlgs lo cita due volte al fine di evitare conflitti di interesse: obbliga, infatti, le associazioni abilitate alle azioni transfrontaliere ad inserire misure preventive negli statuti e introduce fra i criteri di inammissibilità il caso in cui il soggetto finanziatore sia un concorrente dell’impresa accusata della violazione. «Questi accorgimenti– dice Carlo Santoro, partner dello studio Cleary Gottlieb – sembrano costituire un primo riconoscimento espresso, seppure indiretto, della legittimità del litigation funding. In particolare, è previsto che il ricorrente, per evitare l’inammissibilità dell’azione finanziata da un concorrente, possa rivolgersi a un altro finanziatore».

Come funziona
Le nuove azioni rappresentative

Il Dlgs approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri introduce una nuova azione di classe, denominata “azione rappresentativa” che può essere:
- transfrontaliera quando il Paese in cui viene proposta è differente da quello dell’ente o associazione che la promuove.
- nazionale quando il Paese in cui viene proposta è lo stesso di quello dell’ente che la promuove.

Permetterà alle associazioni italiane di proporre azioni in altri Stati dell’Unione europea e a quelle degli altri Paesi Ue presenti nell’elenco tenuto dalla Commissione Ue di promuovere azioni in Italia

Il campo di applicazione
La nuova normativa è inserita nel Codice del consumo e tutela gli interessi collettivi dei consumatori. Le materie sono elencate in un nuovo Allegato e includono, ad esempio, le clausole abusive, la tutela dei dati personali, l’e-commerce e il risarcimento danni per ritardi e cancellazione dei voli.

La disciplina delle class action prevista dalla legge 31/2019 è, invece, inserita nel Codice di procedura civile e ha quindi un raggio d’azione più esteso: le azioni collettive possono essere proposte da tutti i cittadini, imprese e professionisti (e non solo da consumatori) e possono riguardare tutti i diritti individuali omogenei in materia contrattuale e extracontrattuale.

Gli obiettivi
Le azioni rappresentative introdotte dal decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, possono puntare ad ottenere due tipi di provvedimenti:
- inibitori, che cioè fanno cessare la prosecuzione della condotta contestata
- compensativi, ossia che intendono ottenere un rimedio al pregiudizio subito dal
- consumatore attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.

Possono essere presentate congiuntamente.

Chi le può presentare
Le azioni nazionali possono essere promosse dalle associazioni di consumatori presenti nell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico. Per le azioni transfrontaliere, all’interno dello stesso elenco, verrà creata una sezione speciale con requisiti di accesso in parte diversi da quelli previsti per le azioni nazionali. Anche in base alla legge 31 è stato istituito un elenco delle organizzazioni abilitate a promuovere le class action: è tenuto dal ministero della Giustizia e ha requisiti d’accesso ancora diversi (il primo popolamento è avvenuto con le associazioni presenti nell’elenco del ministero dello Sviluppo economico) .

La procedura
L’iter procedurale delle nuove azioni rappresentative è analogo a quello delle class action disciplinate dalla legge 31/2019 e prevede l’utilizzo del portale dei servizi telematici già esistente.

A livello processuale sono previste tre fasi: la decisione sulla ammissibilità, la fase istruttoria fino alla decisione e la fase successiva alla sentenza di accoglimento che porta alla liquidazione dei risarcimenti.

È possibile aderire sia durante la causa che dopo la sentenza che accoglie il ricorso.

Come per le class action disciplinate dalla legge 31, i giudici competenti sono le sezioni specializzate in materia d’impresa.

Il finanziamento di terzi
Il Dlgs non disciplina direttamente il third party funding (il finanziamento da parte di un terzo remunerato in base a quanto ottenuto se l’esito è favorevole) ma lo menziona due volte, ritenendolo quindi possibile. I riferimenti riguardano:
- la previsione nello statuto degli enti che possono proporre azioni transfrontaliere di misure in grado di «prevenire e risolvere i conflitti di interesse fra l’associazione, i suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori»;
- l'inammissibilità dell’azione promossa in conflitto di interessi, in particolare se il soggetto finanziatore è un concorrente dell’impresa accusata della violazione

di Bianca Lucia Mazzei
2 gennaio 2023
https://www.ilsole24ore.com/art/nuova-class-action-senza-confini-i-consumatori-stati-ue-AE9xjTQC

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