In arrivo più trasparenza per i consumatori. Il tanto atteso “Contratto base” previsto con il decreto n. 179 del 2012 finalmente è stato promulgato dal Mise e i consumatori potranno comparare il costo dei premi verificando, a parità di condizioni, quale polizza base è più conveniente e verificare la reale applicazione della scontistica effettuata in fase di stipula della polizza.
L’obbligo di informare il consumatore
Per il consumatore, in un sistema dove vige l’obbligatorietà della copertura RC auto, non era semplice finora districarsi tra le varie offerte poiché come noto le polizze possono contenere altre garanzie rispetto alla copertura base RC auto. Nel nuovo contratto base che le compagnie saranno obbligate ad offrire è previsto in maniera chiara innanzitutto il contenuto minimo per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione rc auto che dovrà contenere i seguenti elementi: l’oggetto del contratto, le ipotesi di esclusioni della copertura assicurativa e la rivalsa, le ipotesi di dichiarazioni false e reticenti del contraente, la necessità di comunicare all’assicurazione le condizioni di aggravamento del rischio assicurativo, l’estensione territoriale dell’assicurazione, la durata e la decorrenza della polizza, le vicende del contratto in caso di trasferimento della proprietà del veicolo, l’ attestazione dello stato di rischio, le modalità di denuncia di sinistro , le modalità di gestione delle controversie , le condizioni per l’applicazione del Bonus malus.
Le condizioni aggiuntive
Inoltre, sempre nel contratto base, separatamente vanno previste le condizioni aggiuntive che l’assicurato può richiedere, le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa che possono avere incidenza sull’ammontare del premio. Mentre non è prevista, e quindi è esclusa, la possibilità di inserire clausole che eventualmente limitino il risarcimento qualora il consumatore si avvalga di riparatori di fiducia.
Il danneggiato ha diritto di scegliere il riparatore
Sino ad oggi le compagnie hanno previsto clausole che, in violazione dell’art. 148 comma 11 bis codice assicurazioni, prevedevano penali in tal senso ma il decreto ora approvato non lascia spazio a dubbi: in RC auto il danneggiato ha diritto a scegliere l’artigiano riparatore di fiducia al fine di ottenere una riparazione a regola d’arte del proprio veicolo. Facoltà di scelta ritenuta dai consumatori fondamentale essendo la riparazione questione attinente non solo all’estetica del proprio veicolo ma anche e soprattutto relativa alla sicurezza del guidatore, dei trasportati e di tutti gli altri utenti della strada.